PROCESSO BOLZANETO - La sentenza

2. Capo di imputazione

IMPUTATI

PERUGINI Alessandro

1) reato p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 c.p. 323 c.p. 61 n. 1 e 5 c.p., perché con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato dunque quale funzionario della Polizia di Stato (appartenente alla DIGOS della Questura di Genova) più alto in grado nel sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, con funzione di sovrintendere e coordinare durante i giorni del vertice G8 la trattazione degli arrestati e fermati per identificazione dal momento dell’ingresso presso la caserma di Bolzaneto (durante il compimento di tutti gli atti di pertinenza della Polizia di Stato compreso il fotosegnalamento ed il periodo di permanenza degli arrestati e fermati medesimi presso le celle di pertinenza della Polizia di Stato) fino alla loro immatricolazione e presa in carico da parte della Polizia Penitenziaria, per motivi abietti e futili, in violazione delle seguenti norme di legge e regolamento
-art. 1 commi 1-2-5legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”
-art. 8 comma 1 e art. 9 comma 1 Legge 26/7/75 n. 354contenente norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative della libertà personale
- art. 1 comma 3 e art. 11 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
-art. 3 e 5 paragrafo 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)
-art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana
sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, e arrecava così un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla INTEGRITA’ FISICA e MORALE delle parti offese in seguito alle violenze fisiche e morali poste in essere da appartenenti alle Forze dell’Ordine nella caserma di Bolzaneto e dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistente nelle offese alla dignità della persona commesse nella caserma di Bolzaneto con conseguente maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite ad opera di appartenenti alle forze dell’ordine) a tutte le parti offese condotte in stato di fermo (anche per sola identificazione) e/o arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa, con la conseguenza di una SOSTANZIALE COMPROMISSIONE dei DIRITTI UMANI FONDAMENTALI per le persone offese durante il periodo di permanenza presso la caserma di Bolzaneto, con le seguenti condotte:
A) avere tollerato e consentito nella sua veste di funzionario della Polizia di Stato più alto in grado presente nella struttura (e conseguentemente avere omesso nella sua veste il controllo necessario ad impedire) che le persone ristrette presso il sito penitenziario provvisorio della caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a trattamento non conforme ad umanità, non rispettoso della dignità umana quindi umiliante inumano e degradante (violazione degli artt. 27 comma 3 Cost. — art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali — art. 1 comma 1 Legge 354/75 norme sull’ordinamento penitenziario - art. 1 comma 3 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)
B) avere consentito, tollerato e non impedito (come avrebbe potuto e dovuto fare nella sua veste di funzionario di Polizia di stato più alto in grado, quindi con superiorità gerarchica), che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza) fossero costrette a subire trattamenti vessatori inumani e degradanti sia all’interno delle celle (ove le persone senza plausibile ragione erano obbligate a mantenere per lungo tempo posizioni umilianti inumane e disagevoli), sia nel corridoio durante gli spostamenti e l’accompagnamento ai bagni (durante i quali le persone offese venivano derise ingiuriate colpite e minacciate senza alcuna ragione da personale che stazionava nel corridoio disposto in modo da formare due ali ai lati dello stesso);
C)  avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato (e comunque non avere impedito che, le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto subissero umiliazioni, offese e insulti in riferimento alle loro opinioni politiche (quali “zecche comuniste” “bastardi comunisti” “comunisti di merda” “ora chiama Bertinotti“ “te lo do io Che Guevara e Manu Chao” “Che Guevara figlio di puttana” “bombaroli” “popolo di Seattle fate schifo”ed altre di analogo tenore), alla loro sfera e libertà sessuale, e alle loro credenze religiose e condizione sociale, (quali ebrei di merda, frocio di merda ed altre di analogo tenore), e fossero costretti ad ascoltare espressioni e motivi di ispirazione fascista contrariamente alla loro fede politica (quali ascolto obbligato del cellulare con suoneria costituita dal motivo “faccetta nera bella abissina”, ascolto della filastrocca “un due tre viva Pinochet quattro cinque sei a morte gli ebrei”, pronuncia da parte delle persone offese contro la propria volontà di espressioni quali “viva il duce”, “duce, duce” ed altre di analogo tenore), così sottoponendo le persone offese ad un trattamento offensivo della loro libertà morale, politica e religiosa (art. 1 commi 1 e 2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo)
D)  avere, nella sua qualità già sopra specificata, ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone all’interno dell’ufficio trattazione atti della Digos e all’interno della caserma in generale (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando — così implicitamente incoraggiando comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all’interno dell’ufficio trattazione atti);
E)   avere, nella sua qualità già sopra specificata, ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone appartenenti alle Forze dell’Ordine nel cortile immediatamente antistante gli scalini di accesso alla caserma di Bolzaneto (e quindi facilmente constatabile), comportamenti consistenti in percosse, minacce, sputi, risate di scherno, urla canzonatorie, insulti di ogni genere anche in riferimento alle condizioni sociali e alla fede politica che venivano rivolti, con evidente fine di disprezzo e di intimidazione, “a mò di saluto” alle persone arrestate e/o fermate e condotte presso la caserma di Bolzaneto in guisa di “comitato di accoglienza” e che venivano quindi così sottoposte a profonda umiliazione morale e a trattamento non conforme al principio di rispetto della dignità della persona umana, così contribuendo con tale tolleranza (che ingenerava o poteva ingenerare negli esecutori materiali ditali gravi condotte a lui gerarchicamente sottoordinati un senso di impunità), quantomeno sotto il profilo psicologico, al clima di vessazione generale creatosi nella caserma di Bolzaneto
F)   avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato, che alle persone ristrette presso la Caserma di Bolzaneto non fossero somministrati il cibo, le bevande e in generale i pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall’ingresso nella caserma fino all’immatricolazione, da un periodo di circa due ore fino a 15 ore circa), e tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale, e avere altresì consapevolmente omesso di segnalare la suddetta grave carenza all’ufficio gabinetto della Questura e al responsabile della mensa della Caserma di Bolzaneto, nonché consapevolmente omesso di provvedere alle necessarie disposizioni (anche direttamente presso la mensa come avrebbe potuto e dovuto fare per la funzione rivestita e il grado gerarchico ricoperto) per ovviare come meglio possibile alla mancata previsione di pasti e generi di conforto per i detenuti, così violando in modo grave e completo il dovere, anche su di lui incombente per il grado gerarchico la funzione rivestita e l’attività svolta, di assicurare alle persone detenute presso il sito penitenziario di Bolzaneto un’alimentazione sufficiente ed adeguata all’età, allo stato di salute ed al sesso delle persone offese (violazione art. 8 comma 1 Legge 3 54/75 e art. 9 comma 1 Legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario e art. il d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)
G) avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano nella caserma di Bolzaneto per la fase dall’ingresso fino al momento della presa in carico da parte della Polizia Penitenziaria (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità
In Genova —Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001
2) reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. 40 cpv —81 c.p.-608 c.p. perchè nella qualità sopraindicata, nella fase in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia di Stato (compresa la permanenza nelle celle), quale funzionario più alto in grado della Digos Questura Genova presente presso il sito di Bolzaneto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali, e comunque agevolando e non impedendo la condotta degli altri come avrebbe dovuto e potuto fare nella sua veste di funzionario della Polizia di Stato più alto in grado, quindi con superiorità gerarchica, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette presso la Caserma per il periodo in cui erano a disposizione della Polizia di Stato (compreso il periodo di loro permanenza nelle celle della Polizia di Stato), più precisamente tollerava, consentiva e comunque non impediva che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza):
-    fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
-    fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo, del tutto vano, di cercare posizioni meno disagevoli;
-    fossero tenuti nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti alloro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’Ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
-    fossero mantenute senza somministrazione di cibo, bevande e in generale dei pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall’ingresso nella caserma fino all’immatricolazione, da un periodo di circa due ore fino a 15 ore circa), e di tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale.
In Genova Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001
3) del reato di cui all’art. 110, 40, 610, 61 n. 1, 5 e 9 cp perché, nella qualità di cui ai capi 1) e 2), con violenza — consistita nel percuotere ripetutamente Rossomando Angelo — costringeva (e comunque agevolava e non impediva che altri componenti dell’Ufficio Trattazione Atti della Digos costringessero) il menzionato Rossomando Angelo a dire: “Sono una merda “.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto ai danni di persona in condizioni di minorata difesa, con violazione dei doveri ed abuso dei poteri di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.
In Genova, Caserma di Bolzaneto, il 21/7/2001
4) del reato di cui all’art. 110, 40, 610, 61 n.1, 5 e 9 cp perché, nella qualità di cui ai capi 1) e 2), con violenza - consistita nel colpire Rossomando Massimiliano con degli schiaffi - costringeva (e comunque agevolava e non impediva che altri componenti dell’Ufficio Trattazione Atti della Digos costringessero) il menzionato Rossomando Massimiliano a firmare i verbali relativi al suo arresto, che lo stesso non voleva firmare.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto ai danni di persona in condizioni di minorata difesa, con violazione dei doveri ed abuso dei poteri di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.
In Genova, Caserma di Bolzaneto, il 21/7/2001
5) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv - 581 c.p. 110 c.p. 40 cpv c.p., 61 n. 1, 5 e 9 cp per avere nella qualità sopraindicata ai capi che precedono colpito più volte in esecuzione dello stesso disegno criminoso nell’ufficio trattazione atti dei fermati ed arrestati della Digos (e comunque per non aver impedito che gli altri pubblici ufficiali dell’ufficio trattazione atti colpissero) NENCIOLI NICOLA con colpi ai fianchi ed in altre parti del corpo.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto ai danni di persona in condizioni di minorata difesa, con violazione dei doveri ed abuso dei poteri di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.
In Genova Caserma Bolzaneto il 21/7//01

POGGI Anna

6) reato p. e p. dagli artt. 81, commi 1 e 2 c.p. - 323 c.p. - 61 n. 1 e 5 c.p. — perchè con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Commissario Capo della Polizia di Stato, dunque quale funzionario della Polizia di Stato (aggregata alla DIGOS della Questura di Genova) presente nel sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di P.S. di Genova Bolzaneto, con funzione di responsabile durante i giorni del vertice G8 del servizio di trattazione degli arrestati e fermati per identificazione dal momento dell’ingresso presso la caserma di Bolzaneto (durante il compimento di tutti gli atti di pertinenza della Polizia di Stato compreso il fotosegnalamento e il periodo di permanenza degli arrestati medesimi presso le celle) fino alla loro immatricolazione e presa in carico da parte della Polizia Penitenziaria, per motivi abietti e futili in violazione delle seguenti norme dileggi e regolamento
-art. 1 commi 1-2-5legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”
-art. 8 comma 1 e art 9 comma 1 Legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative della libertà personale”
- art. 1 comma 3 e art. 11 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
-art. 3 e 5 paragrafo 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)
-art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana
sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, e arrecava cosi un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla INTEGRITA’ FISICA e MORALE delle parti offese in seguito alle violenze fisiche e morali poste in essere da appartenenti alle Forze dell’Ordine nella caserma di Bolzaneto e dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistente nelle offese alla dignità della persona commesse nella caserma di Bolzaneto con conseguente maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite ad opera di appartenenti alle forze dell’ordine) a tutte le parti offese condotte in stato di fermo (anche per sola identificazione) e/o arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa, con la conseguenza di una SOSTANZIALE COMPROMISSIONE dei DIRITTI UMANI FONDAMENTALI per le persone offese durante il periodo di permanenza presso la caserma di Bolzaneto, con le seguenti condotte:
A) avere tollerato e consentito nella sua veste di funzionario della Polizia di Stato più alto in grado presente nella struttura (e conseguentemente avere omesso nella sua veste il controllo necessario ad impedire) che le persone ristrette presso il sito penitenziario provvisorio della caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a trattamento non conforme ad umanità, non rispettoso della dignità umana quindi umiliante inumano e degradante (violazione dell’artt. 27 comma 3 Cost — art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali — art. 1 comma 1 Legge 354/75 norme sull’ordinamento penitenziario art. 1 comma 3 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)
B) avere consentito, tollerato e non impedito (come avrebbe potuto e dovuto fare nella sua veste di funzionario di Polizia di Stato responsabile del servizio trattazione atti e quindi anche con superiorità gerarchica), che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza) fossero costrette a subire trattamenti vessatori inumani e degradanti sia all’interno delle celle (ove le persone senza plausibile ragione e senza necessità legata alla detenzione erano obbligate a mantenere per lungo tempo posizioni umilianti inumane e disagevoli), sia nel corridoio durante gli spostamenti e l’accompagnamento ai bagni (durante i quali le persone offese venivano derise ingiuriate colpite e minacciate senza alcuna ragione da personale che stazionava nel corridoio disposto in modo da formare due ali ai lati dello stesso);
C) avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato (e comunque non avere impedito che) le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto subissero umiliazioni, offese e insulti in riferimento alle loro opinioni politiche (quali “zecche comuniste” “ bastardi comunisti” comunisti di merda” “ora chiama Bertinotti “ “ te lo do io Che Guevara e Manu Chao”, “Che Guevara figlio di puttana”, “bombaroli, “popolo di Seattle fate schifo”ed altre di analogo tenore), alla loro sfera e libertà sessuale, e alle loro credenze religiose e condizione sociale, (quali ebrei di merda, frocio di merda ed altre di analogo tenore), e fossero costretti ad ascoltare espressioni e motivi di ispirazione fascista contrariamente alla loro fede politica (quali ascolto obbligato del cellulare con suoneria costituita dal motivo “faccetta nera bella abissina”, ascolto della filastrocca “un due tre viva Pinochet quattro cinque sei a morte gli ebrei”, pronuncia da parte delle persone offese contro la propria volontà di espressioni quali “viva il duce” “duce, duce” ed altre di analogo tenore), così sottoponendo le persone offese ad un trattamento offensivo della loro libertà morale, politica e religiosa (art. 1 commi 1 e 2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo)
D) avere, nella sua qualità già sopra specificata, ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone all’interno dell’ufficio trattazione atti della Digos e all’interno della caserma in generale (ad esempio anche non disapprovando - così implicitamente incoraggiando - comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all’interno dell’ufficio trattazione atti )
E) avere, nella sua qualità già sopra specificata, ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone appartenenti alle Forze dell’Ordine nel CORTILE immediatamente antistante gli scalini di accesso alla caserma di Bolzaneto (e quindi facilmente constatabile), comportamenti consistenti in percosse, minacce, sputi, risate di scherno, urla
canzonatorie, insulti di ogni genere anche in riferimento alle condizioni sociali e alla fede politica che venivano rivolti, con evidente fine di disprezzo e di intimidazione, “a mo’ di saluto” alle persone arrestate e/o fermate e condotte presso la caserma di Bolzaneto a guisa di “Comitato di accoglienza” e che venivano quindi così sottoposte a profonda umiliazione morale e a trattamento non conforme al principio di rispetto della dignità della persona umana, così contribuendo con tale tolleranza (che ingenerava o poteva ingenerare un senso di impunità negli esecutori materiali ditali gravi condotte a lei gerarchicamente sottoordinati), quantomeno sotto il profilo psicologico, al clima di vessazione generale creatosi nella caserma di Bolzaneto
F)  avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato, che alle persone ristrette presso la Caserma di Bolzaneto non fossero somministrati il cibo, le bevande e in generale i pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall’ingresso nella caserma fino all’immatricolazione, da un periodo di circa due ore fino a 15 ore circa), e tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale, e avere altresì consapevolmente omesso di segnalare la suddetta grave carenza all’ufficio gabinetto della Questura e al responsabile della mensa della Caserma di Bolzaneto, nonché consapevolmente omesso di provvedere alle necessarie disposizioni (anche direttamente presso la mensa come avrebbe potuto e dovuto fare per la funzione rivestita e il grado gerarchico ricoperto) per ovviare come meglio possibile alla mancata previsione di pasti e generi di conforto per i detenuti, così violando in modo grave e completo il dovere, anche su di lei incombente per il grado gerarchico la funzione rivestita e l’attività svolta, di assicurare alle persone detenute presso il sito penitenziario di Bolzaneto una alimentazione sufficiente ed adeguata all’età, allo stato di salute ed al sesso delle persone offese (violazione art. 8 comma 1 e art. 9 comma 1 Legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario e art. 11 d.p.f. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)
G) avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano nella caserma di Bolzaneto per la fase dall’ingresso fino al momento della presa in carico da parte della Polizia Penitenziaria (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità
In Genova —Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001
7)  del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. - 40 cpv —81 c.p. - 608 c.p. perchè nella qualità sopraindicata, nella fase in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia di Stato, quale funzionario della Digos Questura Genova, responsabile del servizio trattazione atti (durante il compimento di tutti gli atti di pertinenza della Polizia di Stato, compreso il periodo di permanenza degli arrestati e fermati nelle celle di pertinenza della Polizia di Stato), presente presso il sito di Bolzaneto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali, e comunque agevolando e non impedendo la condotta degli altri, come avrebbe dovuto e potuto fare nella sua veste di funzionario della Polizia di Stato anche con superiorità gerarchica, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette presso la Caserma per il periodo in cui erano a disposizione della Polizia di Stato più precisamente tollerava, consentiva e comunque non impediva che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza):
-        fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione (e senza necessità legata alla detenzione) a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
-        fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo - del tutto vano - di cercare posizioni meno disagevoli;
-        fossero tenuti nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti alloro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
-        fossero mantenute senza somministrazione di cibo, bevande e in generale dei pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall’ingresso nella caserma fino all’immatricolazione, da un periodo di circa due ore fino a 15 ore circa ), e di tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale.
In Genova Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001
8) stralciato
9) stralciato
10) stralciato
11) stralciato

DORIA Oronzo

12)     del reato p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 c.p. - 323 c.p. - 61 n. 1 e 5 c.p. — perché con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Colonnello della Polizia Penitenziaria con funzioni di “Responsabile del coordinamento e dell’organizzazione dei servizi di polizia Penitenziaria per il Vertice G8”, per motivi abietti e futili, in violazione delle seguenti norme dileggi e regolamento
-art. 1 commi 1-2-5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
-art. 8 comma 1 e art. 9 comma 1 Legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative della libertà personale
- art. 1 comma 3 e art. 11 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
- art. 3 e 5 paragrafo 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)
- art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, e arrecava così un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla INTEGRITA’ FISICA e MORALE delle parti offese in seguito alle violenze fisiche e morali poste in essere da appartenenti alle Forze dell’Ordine nella caserma di Bolzaneto e dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistente nelle offese alla dignità della persona commesse nella caserma di Bolzaneto con conseguente maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite ad opera di appartenenti alle forze dell’ordine)
a tutte le parti offese condotte in stato di arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa, con la conseguenza di una SOSTANZIALE COMPROMISSIONE dei DIRITTI UMANI FONDAMENTALI per le persone offese durante il periodo di permanenza presso la caserma di Bolzaneto, con le seguenti condotte:
A) avere tollerato e consentito (e conseguentemente avere omesso nella sua veste il controllo necessario ad impedire) che le persone ristrette presso il sito penitenziario provvisorio della caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a trattamento non conforme ad umanità, non rispettoso della dignità umana, quindi umiliante inumano e degradante (violazione degli artt. 27 comma 3 Cost — art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali — art. 1 comma 1 Legge 354/75norme sull’ordinamento penitenziario - art. 1 comma 3 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)
B) avere consentito, tollerato e non impedito, che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza) fossero costrette a subire trattamenti vessatori inumani e degradanti sia all’interno delle celle di pertinenza della Polizia Penitenziaria (ove le persone senza plausibile ragione e senza necessità legata alla detenzione erano obbligate a mantenere per lungo tempo posizioni umilianti inumane e disagevoli), sia in quelle custodite dalla Polizia di Stato (ove personale della Polizia Penitenziaria si introduceva arbitrariamente), sia nel corridoio durante gli spostamenti e l’accompagnamento ai bagni (durante i quali le persone offese venivano derise ingiuriate colpite e minacciate senza alcuna ragione da personale che stazionava nel corridoio disposto in modo da formare due ali ai lati dello stesso) sia infine nei bagni stessi
C) avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato (e comunque non avere impedito che) le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto subissero umiliazioni, offese e insulti in riferimento alle loro opinioni politiche (quali “zecche comuniste” “bastardi comunisti, “comunisti di merda” ora chiama Bertinotti “ “ te lo do io Che Guevara e Manu Chao”, “Che Guevara figlio di puttana”, “bombaroli”, “popolo di Seattle fate schifo” ed altre di analogo tenore), alla loro sfera e libertà sessuale, e alle loro credenze religiose e condizione sociale, (quali ebrei di merda, frocio di merda ed altre di analogo tenore), e fossero costretti ad ascoltare espressioni e motivi di ispirazione fascista contrariamente alla loro fede politica (quali ascolto obbligato del cellulare con suoneria costituita dal motivo “faccetta nera bella abissina”, ascolto della filastrocca “un due tre viva Pinochet quattro cinque sei a morte gli ebrei”, pronuncia da parte delle persone offese contro la propria volontà di espressioni quali “viva il duce”, “duce, duce” ed altre di analogo tenore), così sottoponendo le persone offese ad un trattamento offensivo della loro libertà morale, politica e religiosa (art. 1 commi 1 e 2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo)
D) avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone appartenenti alle Forze dell’Ordine nel CORTILE immediatamente antistante gli scalini di accesso alla caserma di Bolzaneto (e quindi facilmente constatabile), comportamenti consistenti in percosse, minacce, sputi, risate di scherno, urla canzonatorie, insulti di ogni genere anche in riferimento alle condizioni sociali e alla fede politica che venivano rivolti, con evidente fine di disprezzo e di intimidazione, “a mo’ di saluto” alle persone arrestate e/o fermate e condotte presso la caserma di Bolzaneto in guisa di “comitato di accoglienza” e che venivano quindi così sottoposte a profonda umiliazione morale e a trattamento non conforme al principio di rispetto della dignità della persona umana, così contribuendo con tale tolleranza (che ingenerava o poteva ingenerare negli esecutori materiali di tali gravi condotte a lui gerarchicamente sottoordinati un senso di impunità), quantomeno sotto il profilo psicologico, al clima di vessazione generale creatosi nella caserma di Bolzaneto
F)  avere consentito e tollerato che alle persone ristrette presso la Caserma di Bolzaneto non fossero somministrati il cibo, le bevande e in generale i pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall’immatricolazione sino alla effettiva traduzione ai carceri di destinazione, da un periodo di circa due ore fino a 11 ore circa), e tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale così violando il dovere di assicurare alle persone detenute presso il sito penitenziario di Bolzaneto una alimentazione sufficiente ed adeguata all’età’, allo stato di salute ed al sesso delle persone offese (violazione art. 8 comma 1 Legge 3 54/75 e art. 9 comma 1 Legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario e art. 11 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)
G) avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano nella caserma di Bolzaneto per la fase dall’immatricolazione sino alla effettiva traduzione agli istituti penitenziari di destinazione (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità
In Genova —Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 23 Luglio 2001
13) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 40 cpv —81 c.p.- 608 c.p. perchè nella qualità sopraindicata, nella fase in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia Penitenziaria, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali, e comunque agevolando e non impedendo la condotta degli altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette presso la Caserma per il periodo in cui erano a disposizione della Polizia Penitenziaria; più precisamente tollerava, consentiva e comunque non impediva che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza):
-    fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
-    fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo - del tutto vano - di cercare posizioni meno disagevoli;
-    fossero tenuti nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti alloro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’Ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
-    fossero mantenute senza somministrazione di cibo, bevande e in generale dei pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall’ingresso nella caserma fino all’immatricolazione, da un periodo di circa due ore fino a 15 ore circa), e di tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale.
In Genova Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 23 Luglio 2001

CIMINO Ernesto

14) del reato p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 c.p. - 323 c.p. 61 n. 1 e 5 c.p. — perché con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Capitano del Disciolto Corpo degli Agenti di custodia, con funzioni di responsabile e comandante del personale del Servizio Centrale Traduzioni della Polizia Penitenziaria per il vertice G8 nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, per motivi abietti e futili in violazione delle seguenti norme dileggi e regolamento
-art. 1 commi 1-2-5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
-art. 8 comma 1 e art 9 comma 1 Legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative della libertà personale
- art. 1 comma 3 e art. 11 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
-art. 3 e 5 paragrafo 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)
-art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana
sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, e arrecava cosi un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla INTEGRITA’ FISICA e MORALE delle parti offese in seguito alle violenze fisiche e morali poste in essere da appartenenti alle Forze dell’Ordine nella caserma di Bolzaneto e dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistente nelle offese alla dignità della persona commesse nella caserma di Bolzaneto con conseguente maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite ad opera di appartenenti alle forze dell’ordine) a tutte le parti offese condotte in stato di arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa, con la conseguenza di una SOSTANZIALE COMPROMISSIONE dei DIRITTI UMANI FONDAMENTALI per le persone offese durante il periodo di permanenza presso la caserma di Bolzaneto, con le seguenti condotte:
A) avere tollerato e consentito (e conseguentemente avere omesso nella sua veste il controllo necessario ad impedire) che le persone ristrette presso il sito penitenziario provvisorio della caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a trattamento non conforme ad umanità, non rispettoso della dignità umana, quindi umiliante inumano e degradante (violazione degli arti. 27 comma 3 Cost — art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali — art. 1 comma 1 Legge 354/75 norme sull’ordinamento penitenziario - art. 1 comma 3 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)
B) avere consentito, tollerato e non impedito, che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza) fossero costrette a subire trattamenti vessatori inumani e degradanti sia all’interno delle celle di pertinenza della Polizia Penitenziaria (ove le persone senza plausibile ragione e senza necessità legata alla detenzione erano obbligate a mantenere per lungo tempo posizioni umilianti inumane e disagevoli), sia in quelle custodite dalla Polizia di Stato (ove personale della Polizia Penitenziaria si introduceva arbitrariamente), sia nel corridoio durante gli spostamenti e l’accompagnamento ai bagni (durante i quali le persone offese venivano derise ingiuriate colpite e minacciate senza alcuna ragione da personale che stazionava nel corridoio disposto in modo da formare due ali ai lati dello stesso) sia infine nei bagni stessi
C) avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato (e comunque non avere impedito che) le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto subissero umiliazioni, offese e insulti in riferimento alle loro opinioni politiche (quali “zecche comuniste” “bastardi comunisti, comunisti di merda” “ora chiama Bertinotti “ “te lo do io Che Guevara e Manu Chao”, “Che Guevara figlio di puttana”, bombaroli, “popolo di Seattle fate schifo”ed altre di analogo tenore), alla loro sfera e libertà sessuale, e alle loro credenze religiose e condizione sociale, (quali ebrei di merda, frocio di merda ed altre di analogo tenore), e fossero costretti ad ascoltare espressioni e motivi di ispirazione fascista contrariamente alla loro fede politica (quali ascolto obbligato del cellulare con suoneria costituita dal motivo “faccetta nera bella abissina”, ascolto della filastrocca “un due tre viva Pinochet quattro cinque sei a morte gli ebrei”, pronuncia da parte delle persone offese contro la propria volontà di espressioni quali “viva il duce”, “duce, duce” ed altre di analogo tenore), così sottoponendo le persone offese ad un trattamento offensivo della loro libertà morale, politica e religiosa (art. 1 commi 1 e 2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo)
D) avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone appartenenti alle Forze dell’Ordine nel CORTILE immediatamente antistante gli scalini di accesso alla caserma di Bolzaneto (e quindi facilmente constatabile), comportamenti consistenti in percosse, minacce, sputi, risate di scherno, urla canzonatorie, insulti di ogni genere anche in riferimento alle condizioni sociali e alla fede politica che venivano rivolti, con evidente fine di disprezzo e di intimidazione, “a mò di saluto” alle persone arrestate e/o fermate e condotte presso la caserma di Bolzaneto in guisa di “comitato di accoglienza” e che venivano quindi così sottoposte a profonda umiliazione morale e a trattamento non conforme al principio di rispetto della dignità della persona umana, così contribuendo con tale tolleranza (che ingenerava o poteva ingenerare negli esecutori materiali di tali gravi condotte a lui gerarchicamente sottoordinati un senso di impunità), quantomeno sotto il profilo psicologico, al clima di vessazione generale creatosi nella caserma di Bolzaneto
F)  avere consentito e tollerato che alle persone ristrette presso la Caserma di Bolzaneto non fossero somministrati il cibo, le bevande e in generale i pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall’immatricolazione sino alla effettiva traduzione ai carceri di destinazione, da un periodo di circa due ore fino a 11 ore circa), e tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale così violando il dovere di assicurare alle persone detenute presso il sito penitenziario di Bolzaneto una alimentazione sufficiente ed adeguata all’età’, allo stato di salute ed al sesso delle persone offese (violazione art. 8 comma i Legge 354/75 e art. 9 comma 1 Legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario e art. 11 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)
G) avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano nella caserma di Bolzaneto per la fase dall’immatricolazione sino alla effettiva traduzione agli istituti penitenziari di destinazione (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità
In Genova —Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 23 Luglio 2001
15) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 40 cpv —81 c.p.- .608 c.p. perchè nella qualità sopraindicata, nella fase in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia Penitenziaria, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali, e comunque agevolando e non impedendo la condotta degli altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette presso la Caserma per il periodo in cui erano a disposizione della Polizia Penitenziaria; più precisamente tollerava, consentiva e comunque non impediva che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza):
-    fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
-    fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano - di cercare posizioni meno disagevoli;
-    fossero tenuti nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti alloro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’Ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
-    fossero mantenute senza somministrazione di cibo, bevande e in generale dei pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall’ingresso nella caserma fino all’immatricolazione, da un periodo di circa due ore fino a 15 ore circa), e di tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale.
In Genova Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 23 Luglio 2001

PELLICCIA Bruno

16) del reato p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 c.p. — 323 c.p.- 61 n. 1 e 5 c.p. — perché con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Capitano del Disciolto Corpo degli Agenti di custodia, con funzioni di responsabile e comandante del personale del Servizio Centrale Traduzioni della Polizia Penitenziaria per il vertice G8 nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, per motivi abietti e futili, in violazione delle seguenti norme di leggi e regolamento
-art. 1 commi 1-2-5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”
-art. 8 comma 1 e art 9 comma 1 Legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative della libertà personale
- art. 1 comma 3 e art. 11 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
-art. 3 e 5 paragrafo 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)
-art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, e arrecava così un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla INTEGRITA’ FISICA e MORALE delle parti offese in seguito alle violenze fisiche e morali poste in essere da appartenenti alle Forze dell’Ordine nella caserma di Bolzaneto e dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistente nelle offese alla dignità della persona commesse nella caserma di Bolzaneto con conseguente maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite ad opera di appartenenti alle forze dell’ordine) a tutte le parti offese condotte in stato di arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa, con la conseguenza di una SOSTANZIALE COMPROMISSIONE dei DIRITTI UMANI FONDAMENTALI per le persone offese durante il periodo di permanenza presso la caserma di Bolzaneto, con le seguenti condotte:
-    A) avere tollerato e consentito (e conseguentemente avere omesso nella sua veste il controllo necessario ad impedire) che le persone ristrette presso il sito penitenziario provvisorio della caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a trattamento non conforme ad umanità, non rispettoso della dignità umana, quindi umiliante inumano e degradante (violazione degli artt. 27 comma 3 Cost — art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali — art. 1 comma 1 Legge 354/75norme sull’ordinamento penitenziario - art. 1 comma 3 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)
B) avere consentito, tollerato e non impedito, che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza) fossero costrette a subire trattamenti vessatori inumani e degradanti sia all’interno delle celle di pertinenza della Polizia Penitenziaria (ove le persone senza plausibile ragione e senza necessità legata alla detenzione erano obbligate a mantenere per lungo tempo posizioni umilianti inumane e disagevoli), sia in quelle custodite dalla Polizia di Stato (ove personale della Polizia Penitenziaria si introduceva arbitrariamente), sia nel corridoio durante gli spostamenti e l’accompagnamento ai bagni (durante i quali le persone offese venivano derise ingiuriate colpite e minacciate senza alcuna ragione da personale che stazionava nel corridoio disposto in modo da formare due ali ai lati dello stesso) sia infine nei bagni stessi
C) avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato (e comunque non avere impedito che) le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto subissero umiliazioni, offese e insulti in riferimento alle loro opinioni politiche (quali “zecche comuniste” “ bastardi comunisti, comunisti di merda” “ora chiama Bertinotti “ “te lo do io Che Guevara e Manu Chao”, “Che Guevara figlio di puttana”, bombaroli, “popolo di Seattle fate schifo”ed altre di analogo tenore), alla loro sfera e libertà sessuale, e alle loro credenze religiose e condizione sociale, (quali ebrei di merda, frocio di merda ed altre di analogo tenore), e fossero costretti ad ascoltare espressioni e motivi d’ispirazione fascista contrariamente alla loro fede politica (quali ascolto obbligato del cellulare con suoneria costituita dal motivo “faccetta nera bell’abissina”, ascolto della filastrocca “un due tre viva Pinochet quattro cinque sei a morte gli ebrei”, pronuncia da parte delle persone offese contro la propria volontà di espressioni quali “viva il duce”, “duce, duce” ed altre di analogo tenore), così sottoponendo le persone offese ad un trattamento offensivo della loro libertà morale, politica e religiosa (art. 1 commi 1 e 2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo)
D) avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone appartenenti alle Forze dell’Ordine nel CORTILE immediatamente antistante gli scalini di accesso alla caserma di Bolzaneto (e quindi facilmente constatabile), comportamenti consistenti in percosse minacce, sputi, risate di scherno, urla canzonatorie, insulti di ogni genere anche in riferimento alle condizioni sociali e alla fede politica che venivano rivolti, con evidente fine di disprezzo e di intimidazione, “a mo’ di saluto” alle persone arrestate e/o fermate e condotte presso la caserma di Bolzaneto in guisa di “comitato di accoglienza” e che venivano quindi così sottoposte a profonda umiliazione morale e a trattamento non conforme al principio di rispetto della dignità della persona umana così contribuendo con tale tolleranza (che ingenerava o poteva ingenerare negli esecutori materiali di tali gravi condotte a lui gerarchicamente sottoordinati un senso di impunità), quantomeno sotto il profilo psicologico, al clima di vessazione generale creatosi nella caserma di Bolzaneto
F) avere consentito e tollerato che alle persone ristrette presso la Caserma di Bolzaneto non fossero somministrati il cibo, le bevande e in generale i pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall’immatricolazione sino alla effettiva traduzione ai carceri di destinazione, da un periodo di circa due ore fino a 11 ore circa), e tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale così violando il dovere di assicurare alle persone detenute presso il sito penitenziario di Bolzaneto una alimentazione sufficiente ed adeguata all’età’, allo stato di salute ed al sesso delle persone offese (violazione art. 8 comma 1 Legge 354/75e art. 9 comma 1 Legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario e art. 11 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)
G) avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano nella caserma di Bolzaneto per la fase dall’immatricolazione sino alla effettiva traduzione agli istituti penitenziari di destinazione (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità
In Genova —Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 23 Luglio 2001
17) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 40 cpv —81 c.p.- .608 c.p. perche’ nella qualità sopraindicata, nella fase in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia Penitenziaria, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali, e comunque agevolando e non impedendo la condotta degli altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette presso la Caserma per il periodo in cui erano a disposizione della Polizia Penitenziaria; pi precisamente tollerava, consentiva e comunque non impediva che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza):
-    fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
-    fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonche’ per farli desistere da ogni benché minimo tentativo - del tutto vano - di cercare posizioni meno disagevoli;
-    fossero tenuti nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti alloro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’Ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
-    fossero mantenute senza somministrazione di cibo, bevande e in generale dei pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall’ingresso nella caserma fino all’immatricolazione, da un periodo di circa due ore fino a 15 ore circa), e di tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale.
In Genova Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 23 Luglio 2001

GUGLIOTTA Antonio Biagio

18) del reato p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 c.p. - 323 c.p.- 61 n. 1 e 5c.p. — perché con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Ispettore della Polizia Penitenziaria, con la qualifica ed incarico di responsabile della sicurezza del sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di P.S. di Genova Bolzaneto, per motivi abietti e futili, in violazione delle seguenti nonne dileggi e regolamento:
-art. 1 commi 1 — 2 — 5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
-art. 8 comma 1 e art 9 comma 1 Legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative della libertà personale
- art. 1 comma 3 e art. 11 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
-art. 3 e 5 paragrafo 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)
-art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, e arrecava così un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla INTEGRITA’ FISICA e MORALE delle parti offese in seguito alle violenze fisiche e morali poste in essere da appartenenti alle Forze dell’Ordine nella caserma di Bolzaneto e dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistente nelle offese alla dignità della persona commesse nella caserma di Bolzaneto con conseguente maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite ad opera di appartenenti alle forze dell’ordine) a tutte le parti offese in stato di arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa, con la conseguenza di una SOSTANZIALE COMPROMISSIONE dei DIRITTI UMANI FONDAMENTALI per le persone offese durante il periodo di permanenza presso la caserma di Bolzaneto, con le seguenti condotte:
A) avere tollerato e consentito nella sua veste di Ispettore della Polizia Penitenziaria costantemente presente nella struttura e responsabile della sicurezza nella stessa (e conseguentemente avere omesso nella sua veste il controllo necessario ad impedire) che le persone ristrette presso il sito penitenziario provvisorio della caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a trattamento non conforme ad umanità non rispettoso della dignità umana, quindi umiliante inumano e degradante (violazione degli artt. 27 comma 3 Cost — art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali — art. 1 comma 1 Legge 354/75 norme sull’ordinamento penitenziario - art. 1 comma 3 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)
B) avere consentito, tollerato e non impedito (come avrebbe potuto e dovuto fare nella sua veste di Ispettore della Polizia Penitenziaria responsabile della sicurezza e dell’organizzazione dei servizi presso la Caserma), che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza) fossero costrette a subire trattamenti vessatori inumani e degradanti sia all’interno delle celle di pertinenza della Polizia Penitenziaria (ove le persone senza plausibile ragione e senza necessità legata alla detenzione erano obbligate a mantenere per lungo tempo posizioni umilianti inumane e disagevoli), sia in quelle custodite dalla Polizia di Stato (ove personale della Polizia Penitenziaria si introduceva arbitrariamente), sia nel corridoio durante gli spostamenti e l’accompagnamento ai bagni (durante i quali le persone offese venivano derise ingiuriate colpite e minacciate senza alcuna ragione da personale che stazionava nel corridoio disposto in modo da formare due ali ai lati dello stesso) sia infine nei bagni stessi
C) avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato (e comunque non avere impedito che) le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto subissero umiliazioni, offese e insulti in riferimento alle loro opinioni politiche (quali “zecche comuniste” “ bastardi comunisti, comunisti di merda” “ora chiama Bertinotti “ “ te lo do io Che Guevara e Manu Chao”, “Che Guevara figlio di puttana”, bombaroli, “popolo di Seattle fate schifo”ed altre di analogo tenore), alla loro sfera e libertà sessuale, e alle loro credenze religiose e condizione sociale (quali ebrei di merda, frocio di merda ed altre di analogo tenore), e fossero costretti ad ascoltare espressioni e motivi di ispirazione fascista contrariamente alla loro fede politica (quali ascolto obbligato del cellulare con suoneria costituita dal motivo “faccetta nera bella abissina”, ascolto della filastrocca “un due tre viva Pinochet quattro cinque sei a morte gli ebrei”, pronuncia da parte delle persone offese contro la propria volontà di espressioni quali “viva il duce”, “duce, duce” ed altre di analogo tenore), fossero infine costretti ad eseguire contro la loro volontà il saluto fascista, così sottoponendo le persone offese ad un trattamento offensivo della loro libertà morale, politica e religiosa (art. 1 commi 1 e 2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo)
D) avere, nella sua qualità già sopra specificata, ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone anche della Polizia Penitenziaria all’interno della caserma in generale (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando - così implicitamente incoraggiando - comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone offese)
E) avere, nella sua qualità già sopra specificata, ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone appartenenti alle Forze dell’Ordine nel CORTILE immediatamente antistante gli scalini di accesso alla caserma di Bolzaneto (e quindi facilmente constatabile), comportamenti consistenti in percosse, minacce, sputi, risate di scherno, urla canzonatorie, insulti di ogni genere anche in riferimento alle condizioni sociali e alla fede politica che venivano rivolti, con evidente fine di disprezzo e di intimidazione, “a mo’ di saluto” alle persone arrestate e/o fermate e condotte presso la caserma di Bolzaneto (cd. COMITATO di ACCOGLIENZA) e che venivano quindi così sottoposte a profonda umiliazione morale e a trattamento non conforme al principio di rispetto della dignità della persona umana, così contribuendo con tale tolleranza (che ingenerava o poteva ingenerare negli esecutori materiali ditali gravi condotte a lui gerarchicamente sottoordinati un senso di impunità, ), quantomeno sotto il profilo psicologico, al clima di vessazione generale creatosi nella caserma di Bolzaneto
F)  avere nella qualità sopraindicata consentito e tollerato, che alle persone ristrette presso la Caserma di Bolzaneto anche nelle celle a disposizione della Polizia Penitenziaria e dopo l’immatricolazione (fino alla effettiva traduzione ai carceri di destinazione) non fossero somministrati il cibo, le bevande e in generale i pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall’immatricolazione sino alla effettiva traduzione ai carceri di destinazione, da un periodo di circa due ore fino a 11 ore circa), e tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale, e avere altresì consapevolmente omesso di segnalare la suddetta grave carenza ai suoi superiori, nonché consapevolmente omesso di provvedere alle necessarie disposizioni per ovviare come meglio possibile alla mancata previsione di pasti e generi di conforto per i detenuti, così violando in modo grave e completo il dovere, anche su di lui incombente per la funzione rivestita e l’attività’ svolta, di assicurare alle persone detenute presso il sito penitenziario di Bolzaneto una alimentazione sufficiente ed adeguata all’età’, allo stato di salute ed al sesso delle persone offese (violazione art. 8 comma 1 Legge 354/75e art. 9 comma 1 Legge 354/75sull’ordinamento penitenziario e art. 11 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)
G) avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano nella caserma di Bolzaneto per la fase dall’immatricolazione sino alla effettiva traduzione agli istituti penitenziari di destinazione (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità.
In Genova —Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001
19) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 40 cpv —81 c.p.- 608 c.p. perché nella qualità sopraindicata, nella fase in cui gli arrestati erano a disposizione della Polizia Penitenziaria, quale Ispettore della Polizia Penitenziaria responsabile della sicurezza e dell’organizzazione dei servizi presso la Caserma (e organizzatore della vigilanza per la fase a partire dall’immatricolazione sino alla effettiva traduzione degli arrestati agli istituti penitenziari di destinazione), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia Penitenziaria ed alla Polizia di Stato esecutori materiali, e comunque agevolando e non impedendo la condotta degli altri, come avrebbe dovuto e potuto fare nella sua veste di Ispettore della Polizia Penitenziaria responsabile della sicurezza, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone ristrette presso la Caserma per il periodo in cui erano a disposizione e nelle celle di pertinenza della Polizia Penitenziaria, più precisamente tollerava, consentiva e comunque non impediva che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza):
fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia Penitenziaria, senza plausibile ragione ( e senza necessità legata alla detenzione) a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti o inginocchiati a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano - di cercare posizioni meno disagevoli;
fossero tenuti nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti alloro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
fossero costretti nei bagni ad espletare i loro bisogni fisiologici in tempi estremamente contenuti con la porta aperta e la presenza ravvicinata del sorvegliante, al fine di sottoporli ad una profonda umiliazione;
fossero mantenute senza somministrazione di cibo, bevande e in generale dei pasti necessari in rapporto alla durata del periodo di permanenza presso la struttura (variabile, per la fase dall’immatricolazione sino alla effettiva traduzione ai carceri di destinazione, da un periodo di circa due ore fino a 11 ore circa), e di tutti i generi necessari alla cura e alla pulizia personale.
In Genova Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001
20) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 61 nr. 1), 5) e 9), 581, 582, 585, 594, 612,610 CP perché, nella veste indicata ai capi che precedono, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agevolando o, comunque, non impedendo la condotta degli esecutori materiali, concorreva con altri pubblici Ufficiali in gran parte non identificati, appartenenti alla Polizia Penitenziaria che commettevano i reati sottoindicati anche ai danni di persone — arrestati o fermati per identificazione o per denuncia a piede libero - in carico alla Polizia di Stato:
•  percuoteva con calci, pugni, sberle e, in alcune occasioni, con il manganello in dotazione, gli arrestati e i fermati per identificazione; in particolare non impediva che i soggetti custoditi venissero percossi, nelle celle e nel corridoio ove gli arrestati transitavano oppure dove venivano trattenuti in attesa di ulteriori incombenti;in tal modo in alcune occasioni determinava agli arrestati lesioni personali;
•  minacciava alle stesse persone un male ingiusto nelle circostanze sopra indicate e come meglio sotto precisato
•   offendeva l’onore e il decoro degli stessi con vari epiteti ingiuriosi anche con riferimenti alla fede politica (zecche, comunisti bastardi, comunisti di merda, bombaroli, popolo di Seattle, fate schifo) nonché con epiteti rivolti alle donne quali “puttana”, ” troia”;
•   con violenza e minaccia, costringeva le persone a dire frasi contrarie alla propria fede politica (“Viva il Duce”) o a cantare ritornelli inneggianti il fascismo (“Faccetta Nera”; “un, due, tre viva Pinochet”);
•   con violenza e minaccia costringeva gli arrestati presenti nel corridoio a fare il saluto romano, azione materialmente posta in essere da agenti della Polizia Penitenziaria non identificati
ciò in particolare ai danni delle seguenti persone:
tra il 20 e il 21luglio 2001
-    Arculeo Carlo —arrestato - percosso in cella con calci mentre stava nella posizione descritta al capo 19) da agenti della Polizia Penitenziaria; ancora percosso con calci e pugni e con il manganello quando chiede di andare al gabinetto
-    Chicharro Sanchez e Otero Baldo Carlos — arrestati - ripetutamente percossi da due ali di agenti della Polizia Penitenziaria quando transitavano nel corridoio e in cella quando tentavano di sedersi perché stanchi;
-    Cairoli Alessandro - arrestato- costretto nel corridoio a gridare “Viva il Duce”
-    Delfino Gianluca — arrestato - percosso con un colpo di manganello all’ingresso della caserma mentre gli intimavano di non appoggiare la testa sanguinante contro il muro per evitare di sporcarlo, percosso nel corridoio da agenti prevalentemente della Polizia Penitenziaria con calci e pugni; in conseguenza di tale trattamento riportava lesioni consistite nel sanguinamento al naso — già leso a seguito di un pugno ricevuto nel corso dell’arresto - ed un ematoma al polpaccio destro; ingiuriato nel corridoio con frasi del tipo “Bastardi comunisti, è ora che impariate”; percosso con calci nella cella mentre è nella posizione contestata al capo sub 19); percosso nella cella ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria, che gli facevano sbattere la testa contro il muro; percosso con schiaffi e calci da agenti della Polizia Penitenziaria quando veniva fatto sostare nel corridoio, in attesa di passare alla visita medica, nella posizione indicata al capo che precede, particolarmente accentuata dall’imposizioni di tenere le gambe molto divaricate (in tale fase la parte lesa sveniva e veniva messa sotto flebo in infermeria);
-    Ferrazzi Fabrizio—arrestato- percosso con un pugno e uno schiaffo ad opera di agente della Polizia Penitenziaria al momento dell’arrivo alla cella; percosso alla caviglia dolorante e con un colpo dietro alle ginocchia da due diversi agenti mentre sostava nel corridoio nella posizione contestata al capo che precede;
-    Ghivizzani Federico – arrestato - in cella, percosso dalla Polizia Penitenziaria con calci e pugni e costretto, con violenza e minaccia, a gridare “Viva il Duce e Alalà”; gli venivano cagionate lesioni personali di lieve entità, con una ustione al polso destro mediante una sigaretta;
-    Larroquelle David - arrestato- percosso in più occasioni nel corridoio da parte di agenti della Polizia Penitenziaria; nel corridoio costretto, con violenza e minaccia, a gridare frasi come “Viva il Duce”, “Viva la Polizia Penitenziaria”
-    Laval Alban — arrestato - percosso mentre transitava nel corridoio da due ali di agenti in varie parti del corpo;
-    Lorente Garcia - arrestato- percosso nel corridoio con calci e pugni mentre transitava per raggiungere altri uffici e quando era in sosta nella posizione contestata al capo sub 19); percosso nell’infermeria da Incoronato Alfredo e da altre persone ivi presenti, mentre veniva perquisito e sottoposto a visita medica; in conseguenza delle percosse riportava lesioni personali consistite nella frattura della costola destra; percosso, ingiuriato e minacciato in bagno da due agenti della Polizia Penitenziaria che lo costringevano a mettersi davanti al WC e gli dicevano “Orina Finocchio”, lo minacciavano di violentarlo con un manganello, con lo stesso manganello lo percuotevano all’interno delle cosce procurandogli ematomi, lo percuotevano ancora con pugni alla testa e alle spalle;
Lupi Bruno —arrestato- percosso da agenti della Polizia Penitenziaria in cella con calci alle ginocchia e allo stomaco, schiaffi in faccia; ingiuriato da agenti della Polizia Penitenziaria con sputi anche in bocca;
Manganelli Danilo – arrestato - percosso con il manganello da agenti della Polizia Penitenziaria mentre era nel corridoio con la testa appoggiata contro il muro; in conseguenza delle percosse riportava lesioni lievi
Nebot Cesar – arrestato - percosso in cella e nel corridoio al suo passaggio;
Nencioli Nicola —arrestato- percosso con due pugni in faccia e due calci alla schiena prima di entrare nella prima cella da parte di agenti della Polizia Penitenziaria nonché ancora successivamente, in cella con un pugno allo stomaco; era costretto, con violenza e minaccia, a urlare in cella “Viva il Duce”; percosso in più occasioni mentre transitava nel corridoio, in un caso anche con una ginocchiata allo stomaco;
Percivati Ester —arrestata - percossa nel corridoio al suo passaggio con calci e sgambetti, nonché ingiuriata nel bagno da agente di Polizia Penitenziaria con epiteti del tipo “troia” “puttana”; ivi veniva altresì costretta con violenza a mettere la testa dentro la turca e a subire da altri agenti della Polizia Penitenziaria pronunce di frasi ingiuriose con riferimenti sessuali del tipo “che bel culo” “ti piace il manganello”;
Rossomando Angelo —arrestato- subiva da parte di un agente, non identificato, lo spruzzo di gas urticante agli occhi, con conseguenti lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma ai sensi degli art. 585 cp, 1 L. 110/1975, 1 L. 895/1967; condotto alle docce per la decontaminazione, era percosso da agente della Polizia Penitenziaria con il manganello;
Rossomando Massimiliano- arrestato- percosso nel corridoio da agente di Polizia Penitenziaria che gli ordinava di raccogliere degli oggetti per terra senza piegare le ginocchia;
Sassi Daniele —arrestato- percosso ripetutamente ad opera degli agenti della Polizia Penitenziaria nella cella e nel corridoio, con calci e pugni dietro alla schiena mentre transitava e, anche con il manganello mentre era in attesa di entrare nell’ufficio immatricolazione; era costretto con violenza e minaccia a dire frasi del tipo “Viva il Duce”, “Viva il Corpo di Polizia Penitenziaria” “Ecco il Popolo di Seattle”;
Subri Arianna —arrestata- minacciata ed ingiuriata, unitamente ad altri arrestati, ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria con frasi ed epiteti del tipo “Non uscirete vivi da qui, bastardi, comunisti di merda” nonché rivolti alle donne “entro stasera vi scoperemo tutte”.
Sesma Gonzales Adolfo - arrestato- subiva percosse ad opera della Polizia Penitenziaria quando transitava nel corridoio, in sala medica durante la perquisizione e la visita e nella cella di pertinenza della Polizia Penitenziaria, dove veniva costretto a rimanere in ginocchio;
Ulzega Pietro —arrestato - percosso nel corridoio al suo passaggio; percosso in bagno con calci alla schiena mentre urinava;
Valguarnera Antonino —arrestato- percosso ripetutamente in cella anche da agenti della Polizia Penitenziaria mentre si trovava nella posizione contestata al capo sub 19) con calci manganellate ai fianchi e schiaffi alla testa; costretto ad urlare “Viva il Duce e Viva la Polizia Penitenziaria” con minaccia; ingiuriato con ripetute frasi quali “sei un gay o un comunista?”; scottato alle mani con accendino;
Aveni Simone, Benino Andrea, Carcheri Alessandro, Ghivizzani Federico, Borgo Matteo, Subri Arianna, Cairoli Alessandro, Ender Taline, Percivati Ester costretti da agenti della Polizia Penitenziaria a fare il saluto romano e a dire ed ascoltare frasi contrarie alla propria fede politica (“Viva il Duce”, “Viva la Polizia Penitenziaria”)
Tra il 21 e il 22 luglio 2001:
Alfarano Mauro —arrestato - percosso in cella con una ginocchiata nello stomaco; ancora percosso al passaggio in corridoio con pugni, schiaffi e calci; con altri detenuti veniva ingiuriato da agenti non identificati che urlavano il ritornello “Uno, due , tre viva Pinochet”, parole in tedesco che terminavano con la rima in “apartheid” e facevano suonare la suoneria del cellulare con il motivo “Faccetta Nera”; costretto, con violenza e minaccia, da agente della Polizia Penitenziaria a dire “Che Guevara, figlio di puttana”;
Anerdi Alberto —arrestato - percosso mentre veniva accompagnato nel corridoio e con calcio alle gambe da persona non identificata della Polizia Penitenziaria; percosso ancora in infermeria da agente della Polizia Penitenziaria con un pugno allo stomaco;
Arrigoni Luca - arrestato- percosso nel cortile all’ingresso con calci e insultato ripetutamente; al passaggio nel corridoio veniva percosso con calci e pugni e sgambetti; in cella riceveva pugni e sberle;
Battista Alessandra – arrestata - subiva ingiurie e minacce proferite da agenti che stavano sia all’esterno della struttura che all’interno con le seguenti frasi: “Comunisti di merda, puttane e zecche”, “Entreremo nella cella e dipingeremo i muri con i nostri manganelli dello stesso colore della vostra bandiera; “Siete delle bocchinare, puzzate, sporche bastarde”;
Benetti Claudio —arrestato- percosso con un schiaffo sul volto in conseguenza del quale riportava lesioni personali lievi con sanguinamento dal naso; percosso da agente della Polizia Penitenziaria non identificato sul collo a mano aperta, costretto - con violenza consistita in botte in faccia e sul collo in conseguenza delle quali riportava una lesione lieve (ematoma) - a pronunciare frasi contro il comunismo e inneggianti al fascismo nonché a gridare “Che Guevara figlio di puttana”;
Bersano Davide — minorenne , denunciato a piede libero e accompagnato a Bolzaneto per l’identificazione - percosso in cella dalla Polizia Penitenziaria al fine di fargli mantenere la posizione indicata al capo che precede; minacciato da agenti della Polizia Penitenziaria con frasi del tipo “non vi scorderete della Polizia Penitenziaria”; percosso ancora in cella da agente della Polizia Penitenziaria con un colpo secco a mano aperta sul rene destro e in prossimità del ginocchio destro; subiva ingiurie consistite nell’intonare il ritornello “Uno, due tre, Viva Pinochet; quattro, cinque, sei a morte tutti gli Ebrei”, nonché con gli epiteti “comunisti di merda”
Berti Alessandro —arrestato - percosso mentre transitava nel corridoio ad opera di agenti non identificati; subiva ingiurie quali “Bombaroli di merda” oppure “Tranquilli ora arriva Bertinotti e vi salva lui”; veniva ripetutamente percosso nella cella sorvegliata dalla Polizia Penitenziaria: in particolare, tramite le sbarre, veniva colpito da agente addetto alla vigilanza che lo faceva svenire in conseguenza delle percosse.
Bistacchia Marco - arrestato - ingiuriato con frasi, ritornelli ed epiteti a sfondo politico (“comunisti di merda” vi ammazzeremo tutti); percosso al passaggio nel corridoio e insultato anche con sputi ; costretto a stare a carponi da agente non identificato della Penitenziaria che gli ordinava di abbaiare come un cane e di dire “Viva la Polizia Italiana”;
Bussetti Brando —arrestato- percosso all’arrivo nel cortile da agenti di diverse FF.00 con calci, sberle e risate di scherno ; subiva percosse ad opera della Polizia Penitenziaria al suo passaggio in corridoio;
Camandona Sergio —arrestato- colpito con violenza alla testa nell’atrio da agente non identificato che lo ingiuriava con la seguente frase: “dove cazzo credi di essere figlio di puttana? Abbassa la testa non guardare”; percosso in cella da agenti della Polizia Penitenziaria per fargli mantenere con particolare rigore la posizione indicata al capo 19);
Crocchianti Massimiliano—arrestato- percosso nel corridoio anche con stracci bagnati; percosso in cella anche con manganelli al fine di fargli mantenere la posizione indicata al capo che precede;
Cuccomarino Carlo- arrestato- subiva esalazione di gas asfissianti- urticanti; subiva- unitamente ad altri- minacce aggravate dall’uso dell’arma ad opera di agenti che sostavano all’esterno della struttura, in prossimità della finestra; in particolare costoro premevano il grilletto della pistola simulando delle esecuzioni così minacciandoli di morte.
De Florio Anna – arrestata - percossa nel corridoio durante l’accompagnamento in bagno da agente della Polizia Penitenziaria che le torcevano il braccio dietro la schiena ; percossa minacciata e insultata nel corridoio dalle due ali di agenti ivi presenti con calci, pugni, schiaffi, sputi ed epiteti vari del tipo “troie, ebree e puttane” e in generale attinenti alla sfera sessuale;
De Munno Alfonso - arrestato- visibilmente ferito per una frattura al piede destro , veniva percosso nel corridoio al suo passaggio, insultato anche con sputi e percosso nella ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria; insultato da agenti della Polizia Penitenziaria con ritornelli d’ispirazione fascista (“Faccetta Nera”);
De Vito Stefano - arrestato- costretto , con la minaccia di percosse, a gridare “Polizia Penitenziaria”;
Della Corte Raffaele - arrestato- subiva percosse nel corridoio ad opera delle due ali di agenti; in cella subiva ingiurie con ritornelli di ispirazione fascista e suonerie di cellulare riproducente il motivo “Faccetta Nera”; in cella subiva percosse al fine di fargli mantenere la posizione indicata nel capo 19);
Devoto Stefano — arrestato - percosso fuori dall’infermeria da agente della Polizia Penitenziaria con strizzate ai testicoli e colpi al piede; ingiuriato ripetutamente con epiteti vari nella cella di pertinenza della Polizia Penitenziaria; ingiuriato nel corridoio da agenti che si vantavano di essere nazisti , dicevano di provare piacere a picchiare un “omosessuale, comunista, merdoso come lui”, rivolgevano epiteti del tipo “frocio, ebreo”;
Faverio Cristiano — arrestato - percosso da agenti della Polizia Penitenziaria nel corridoio e ingiuriato con epiteti del tipo “zecche di merda”, “comunisti di merda” e altri riferimenti di tipo politico e intonando canzoni di ispirazione fascista (“Uno, due, tre Viva Pinochet”)
Flagelli Amaranta - arrestata- subiva ripetuti insulti e minacce del tipo “troie, dovete fare pompini a tutti “ , “vi facciamo il culo”; vi portiamo fuori nel furgone e vi stupriamo”, nonché a sfondo politico come “comunisti zecche” e con l’attivazione della suoneria del cellulare con il motivo “Faccetta nera”;
Fornasier Evandro — arrestato - era costretto in cella a raccogliere i propri documenti d’identità che alcuni agenti avevano con disprezzo sbattuto per terra, con violenza consistita nel fatto che un agente lo prendeva per un orecchio e lo faceva chinare a forza a terra;
Gagliastro Maurizio- arrestato- nel corridoio ripetutamente percosso con calci e in un’occasione subiva anche l’esalazione del gas asfissiante-urticante; in cella veniva insultato con sputi nonché con filastrocche del tipo “uno, due, tre viva Pinochet”, e con la suoneria del cellulare con il motivo di “Faccetta Nera” e intonando in coro “Uno di meno, siete uno di meno” con chiaro riferimento alla morte di Carlo Giuliani;
Guidi Francesco - arrestato- percosso nel corridoio con pugni, calci, manganellate insultato anche con sputi;
Ighina Cristiano- arrestato- percosso, mentre si trovava nel corridoio nella posizione indicata nel capo 19), con un forte pugno alle costole;
Iserani Massimo- arrestato- subiva percosse nel corridoio ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria; in cella, costretto con violenza -consistita anche in percosse - a gridare “Che Guevara bastardo”;
Junemann Sebastian - arrestato - subiva in cella l’esalazione del gas urticante-asfissiante;
Lungarini Fabrizio – arrestato - percosso nel corridoio da agente della Polizia Penitenziaria che diceva “Ma questo lo conosco, fermi, questo fa l’avvocato!”; percosso (pugni e tirate d’orecchie) dagli agenti della Polizia Penitenziaria di vigilanza alla cella; ingiuriato da agenti della Polizia Penitenziaria con epiteti del tipo “merda, fai schifo” e con sputi; subiva in cella minacce del tipo “la notte è lunga, questo è solo l’inizio”
Maffei Marcello - fermato per identificazione - percosso nell’atrio con un forte pugno al rene destro, mentre si trovava nella posizione indicata al capo 19);
Manganaro Andrea – arrestato - percosso all’ingresso della cella con un forte pugno allo stomaco da agente della Polizia Penitenziaria;
Marchiò Milos —fermato per identificazione- percosso in cella da agenti della Polizia Penitenziaria;
Menegon Elisabetta – arrestata - percossa al passaggio nel corridoio con spinte e sgambetti; minacciata da agente non identificato con la frase “questa è mia, questa me la porto via io, ci penso io”
Massagli Nicola- arrestato- percosso in corridoio da agenti della Polizia Penitenziaria;
Morozzi David – arrestato - percosso nel corridoio ; percosso prima di entrare in infermeria da un agente della Polizia Penitenziaria che lo colpiva con due cazzotti sugli zigomi; percosso nella cella vigilata dalla Polizia Penitenzìaria, dove veniva messo al centro in ginocchio e ripetutamente percosso e minacciato con frasi del tipo “non ti preoccupare che te la facciamo noi la festa” (in considerazione del fatto che era il giorno del suo compleanno);
Morrone Maria Addolorata —arrestata- percossa nel corridoio con calci; ingiuriata con epiteti rivolti anche ad altre donne del tipo “puttane, troie”;
Nadalini Roberto - fermato per identificazione - percosso e ingiuriato nella cella vigilata dai CC anche da agenti della Polizia Penitenziaria; minacciato con frasi del tipo “adesso a questi gli facciamo sputare il sangue”;
O’Byrne Mark – arrestato - percosso nel corridoio, mentre veniva accompagnato alla cella, sia dall’accompagnatore non identificato, che da altri agenti ivi presenti;
Passatore Angelo- arrestato- percosso ripetutamente anche con un forte colpo alla schiena da un agente della Polizia Penitenziaria che lo custodiva nella cella;
Pfister Stefan - arrestato- percosso in cella con un colpo allo stomaco e con il manganello; ingiuriato con frasi del tipo “siete delle merde, stronzi, comunisti” ; “Heil Hitler” e con il motivo su Pinochet; veniva costretto, con minaccia, a gridare in tedesco “Che Guevara stronzo”;
Pignatale Sergio —arrestato- subiva percosse nella cella vigilata dalla Polizia Penitenziaria (colpo alla schiena, schiaffi e botte varie); in una stanza veniva costretto a denudarsi, a mettersi in posizione fetale e — da questa posizione- a fare una trentina di salti mentre due agenti della Polizia Penitenziaria lo colpivano con schiaffi;
Repetto Davide — arrestato - ripetutamente ingiuriato in cella e nel corridoio con epiteti anche a sfondo politico del tipo “bastardi”, “pezzi di merda”, “comunista di merda” e, con il ritornello riferito a Pinochet, nonché attivando la suoneria del cellulare riproducente il motivo Faccetta Nera; percosso in cella quando contravveniva all’ordine di stare nella posizione indicata al capo 19) con calci al costato e sulle dita nonché mettendogli un piede con anfibio sul collo per bloccarlo a terra;
-    Ruber Stefan Andreas- arrestato-; ingiuriato in cella con epiteti e ritornelli di ispirazione fascista (“Heil Hitler”, “Viva il duce”, “Bastardi”, “uno due, tre Viva Pinochet...”) ; percosso nel corridoio da due ali di agenti; nella cella vigilata dalla Polizia Penitenziaria veniva costretto, insieme a Seitz Valentin Klaus, ad accucciarsi a quattro zampe come un cane e veniva percosso con calci nel sedere.
-    Santoro Marco - arrestato-; ingiuriato in cella con epiteti e ritornelli di ispirazione fascista (“Viva il duce”, “uno due, tre Viva Pinochet...”); minacciato, unitamente ad altri compagni di cella che venivano percossi, con espressioni del tipo “Vi ricorderete della Polizia Penitenziaria”; percosso nella cella vigilata dalla Polizia Penitenziaria da un agente con un colpo secco a mano aperta sul rene destro e in prossimità del ginocchio destro.
-    Sciatti Andreas Pablo —minorenne, accompagnato a Bolzaneto-; ingiuriato con epiteti e ritornelli di ispirazione fascista (“Uno, due, tre Viva Pinochet..”, “Mussolini, olè”); percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti;
-    Sergi Costantino —arrestato- percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti (calci e sgambetti);
-    Spingi Sergio- arrestato - percosso in cella con calci da un agente della Polizia Penitenziaria;
-    Susara Sergio- arrestato- percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti della Polizia Penitenziaria;
-    Tabbach Mohamed — arrestato- subiva lesioni (ecchimosi alla schiena) con manganellate in cella ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria;
-    Urbino Gerardo —arrestato- percosso nel corridoio da due ali di agenti
-    Zincani Sabatino- arrestato- percosso con calci e pugni da due ali di agenti nel corridoio;
dalle ore 3.00 alle ore 22.00 del 22 luglio.
-    BALBAS RUIZ AITOR- arrestato alla scuola Diaz- percosso nel corridoio con colpi alla schiena, pugni e calci da due ali di agenti;
-    BARRINGHAUS GEORG — arrestato alla scuola Diaz- percosso con spinte nel corridoio da due ali di agenti;
-    BARTESAGHI GALLO SARA- arrestata alla scuola Diaz- insultata in cella prevalentemente da agenti della Polizia Penitenziaria con epiteti del tipo “zecche”, “ne abbiamo ucciso uno ne dobbiamo uccidere 100”, nonché con epiteti e ritornelli anche a sfondo politico (canzone “Uno, due, tre Viva Pinochet”); ripetutamente percossa con calci e insultata (epiteto di “troia”) nel corridoio da agenti della Polizia Penitenziaria;
-    BAUMANN BARBARA- arrestata alla scuola Diaz- minacciata da due ali di agenti nel corridoio che facevano il gesto di colpirla.
-    BLAIR JONATHAN —arrestato alla scuola Diaz- percosso nel bagno con un calcio da agenti della Polizia Penitenziaria.
-    BODMER FABIENNE —arrestata alla scuola Diaz- percossa nel corridoio con calci da due ali di agenti.
-    BRAUER STEFAN —arrestato alla scuola Diaz- percosso nel corridoio con calci alle gambe da due ali di agenti
-    GATTERMANN CHRISTIAN —arrestato alla scuola Diaz- percosso nel corridoio da un agente della Polizia Penitenziaria con un forte pugno allo stomaco;
-    HALDIMANN FABIAN- arrestato alla scuola Diaz- percosso con calci da agenti della Polizia Penitenziaria che lo accompagnavano da una cella all’altra.
-    HERMANN JENS —arrestato alla scuola Diaz- nell’ufficio della Polizia Penitenziaria, nel corso della perquisizione personale, veniva costretto a spogliarsi nudo e a sollevare il pene mostrandolo agli agenti seduti alla scrivania; nella medesima circostanza veniva costretto, con la minaccia di percosse con la cintura presa ad altro detenuto, a fare delle giravolte sul pavimento; veniva inoltre percosso e ingiuriato con sgambetti e sputi da due ali di agenti mentre transitava nel corridoio;
-    HINRICHS MEYER THORSTEN - arrestato alla scuola Diaz- percosso con colpi e ingiuriato con epiteti vari da due ali di agenti mentre transitava nel corridoio;
-    HUBNER TOBIAS —arrestato alla scuola Diaz- subiva ripetute minacce e veniva percosso sia nel cortile di ingresso che in cella;
-    KUTSCHAU ANNA - arrestata alla scuola Diaz- ripetutamente ingiuriata con epiteti rivolti a lei e agli altri detenuti del tipo “Bastardi”;
-    SAMPERIZ FRANCISCO JAVIER- arrestato alla scuola Diaz - percosso con schiaffi alla nuca e ingiuriato con epiteti vari da due ali di agenti, mentre transitava nel corridoio
-    SCHLEITING MIRKO - arrestato alla scuola Diaz — percosso con sgambetti e calci nel sedere da due ali di agenti, mentre transitava nel corridoio
-    SCHMIEDERER SIMON —arrestato alla scuola Diaz- — percosso con sgambetti e ingiuriato da due ali di agenti, mentre transitava nel corridoio
-    TREIBER TERESA —arrestata alla scuola Diaz- percossa con calci e ingiuriata da due ali di agenti, mentre transitava nel corridoio
-    VON UNGER MOROTZ - arrestato alla scuola Diaz - percosso con calci, sgambetti e colpi vari e ingiuriato da due ali di agenti, mentre transitava nel corridoio;
-    WAGENSCHEIN KIRSTEN —arrestata alla scuola Diaz- ingiuriata con epiteti vari (“merda”, “black bloc”) da due ali di agenti mentre transitava nel corridoio
Con le aggravanti dell’avere profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l’ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale e con violazione dei doveri inerenti alla qualifica stessa e per motivi abietti e futili.
In Genova — caserma di Bolzaneto — dal 20 al 22 luglio 2001 (nelle date sopra indicate in riferimento alle singole parti offese)
21) del reato di cui agli artt. 582-585, 61 n.1 , 5 e 9 cp perché — nella qualità di cui ai capi che precedono — colpendo alla schiena Persico Marco, fermato per identificazione, con un corpo contundente tipo bastone o manganello, cagionava al predetto lesioni personali lievi (ecchimosi ed ematoma).
Con le aggravanti dell’avere profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con le ulteriore aggravanti di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale, con arma e per motivi abietti e futili
In Genova — Caserma di Bolzaneto, il 20/7/2001
22) del reato di cui agli arti. 581, 61 n.1, 5 e n. 9 cp perché — nella qualità di cui ai capi che precedono —percuoteva Persico Marco afferrandogli il braccio già dolorante e torcendoglielo violentemente
Con le aggravanti dell’avere profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l’ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili
In Genova - Caserma di Bolzaneto, il 20/7/2001
23)          del reato di cui agli arti 81 cpv., 594, 61 n.1, 5 e 9 cp perché — nella qualità di cui ai capi che precedono e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso — offendeva l’onore ed il decoro di Persico Marco, alla presenza di quest’ultimo, dicendogli: “Sei senza dignità” ed in altra circostanza sputandogli addosso.
Con le aggravanti dell’avere profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l’ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.
In Genova — Caserma di Bolzaneto, il 20/7/201
24) del reato di cui agli artt. 110, 610, 61 n. 1, 5 e 9 cp perché —nella qualità indicata ai capi che precedono - in concorso con altri agenti della Polizia Penitenziaria non identificati - costringeva Lupi Bruno a marciare nel corridoio della caserma e ad alzare il braccio destro in segno di saluto fascista
Con le aggravanti dell’avere profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l’ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.
In Genova — Caserma di Bolzaneto, il 2 1/7/2001
25) reato di cui all’art. 581, 61 n. 1, 5 e n. 9 cp perché - nella qualità indicata ai capi che precedono - percuoteva Sassi Daniele facendogli sbattere la testa contro il muro mentre si trovava nel corridoio nella posizione indicata nel capo 2)
Con le aggravanti dell’avere profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l’ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale per motivi abietti e futili
In Genova—Caserma di Bolzaneto, il 2 1/7/2001

VALERIO Franco

26) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Ispettore Superiore della Polizia di Stato con funzione di sovrintendere il servizio di vigilanza degli arrestati e dei fermati per identificazioni custoditi nel luogo di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma di PS di Bolzaneto nella fascia oraria dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del 20 luglio 2001, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato, agevolando o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone accompagnate dalla Polizia di Stato a Bolzaneto per identificazione: dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione, erano costrette a rimanere in piedi, con le braccia alzate oppure dietro alla schiena, le gambe divaricate e la testa contro il muro o ancora, in alcuni casi, seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro o in altre posizioni non giustificate e costituenti ulteriore privazione della loro libertà: in particolare ciò ai danni dei seguenti fermati per identificazione: Mapelli Roberto, Micheli Roberto, Neitzer Eva, Munch Sibille, Bourquin Pascal, Harrison Mark Cristopher, Callaioli Giacomo, Meucci Alessio.
In Genova il 20.7.2001

MAIDA Daniela

27) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Ispettore Superiore della Polizia di Stato comandante la squadra addetta al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, nella fascia oraria dalle 19.00 del 20 luglio 2001 alle 3 - 3,30 del 21 luglio 2001, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate dalla Polizia di Stato a Bolzaneto per identificazione: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:
-    fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
-    fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo - del tutto vano - di cercare posizioni meno disagevoli;
-    fossero tenuti nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
-    fossero mantenute senza somministrazione di cibo e bevande necessari senza effettuare alcuna doverosa segnalazione.
In Genova Bolzaneto 20 - 21 Luglio 2001
28) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 61 nrl, 5 e 9), 581, 582, 585, 594, 612 , 610 CP perché, nella veste indicata al capo che precede, nella fase in cui gli arrestati e i fermati erano a disposizione della Polizia di Stato, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali dei reati, agevolando o, comunque, consentendo e non impedendo la condotta di altri:
-    percuoteva con calci, pugni, sberle e, in alcune occasioni, con il manganello o altro oggetto contundente, gli arrestati e i fermati per identificazione; in particolare non impediva che i soggetti custoditi venissero percossi nell’atrio dell’edificio, nelle celle custodite dalla Polizia di Stato e nel corridoio ove gli arrestati transitavano oppure dove venivano trattenuti in attesa di ulteriori incombenti ; in tal modo in alcune occasioni determinava agli arrestati lesioni personali;
-    minacciava alle stesse persone un male ingiusto prospettando azioni violente - nei confronti delle donne anche a sfondo sessuale - come meglio sotto precisato;
-    offendeva l’onore e il decorso degli stessi con epiteti ingiuriosi anche con riferimenti alla fede politica (zecche, comunisti bastardi, comunisti di merda) nonché con epiteti rivolti alle donne quali “puttana”,” troia”;
-    costringeva con violenza e minaccia, le persone ad ascoltare e a dire frasi contrarie alla propria fede politica (“Viva il Duce”) o a cantare ritornelli inneggianti il fascismo (“Faccetta Nera”; “un, due, tre viva Pinochet”)
in particolare ai danni di:
Arculeo Carlo - arrestato - percosso in una cella di pertinenza della Polizia di Stato con calci con anfibi e con il manganello mentre stava nella posizione descritta al capo che precede da agenti della Polizia Penitenziaria; ancora percosso con calci e pugni quando chiedeva di andare al gabinetto;
Bonnecase Vincent - fermato per identificazione-, percosso in cella con calci alle gambe, pugni alla schiena e gli veniva premuta con forza la fronte contro il muro ancorché ferita mentre si trovava nella posizione sopra indicata;
Chicharro Sanchez e Otero Balado Carlos Manuel—arrestati - ripetutamente percossi da due ali di agenti della Polizia Penitenziaria mentre transitavano nel corridoio e in cella quando tentavano di sedersi perché stanchi;
D’Avanzo Filippo —fermato per identificazione- percosso nell’atrio nel corso della perquisizione;
Delfino Gianluca —arrestato- percosso con un colpo di manganello all’ingresso della caserma mentre gli intimavano di non appoggiare la testa sanguinante contro il muro per evitare di sporcarlo, percosso nel corridoio da agenti prevalentemente della Polizia Penitenziaria con calci e pugni; in conseguenza di tale trattamento riportava lesioni con conseguente sanguinamento al naso —già leso a seguito di un pugno ricevuto nei corso dell’arresto- ed un ematoma al polpaccio destro; veniva ingiuriato nel corridoio con frasi del tipo “Bastardi comunisti, è ora che impariate”; veniva percosso con calci nella cella mentre era nella posizione contestata ai capo che precede; veniva percosso nella cella ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria, che gli facevano sbattere la testa contro il muro;
Ferrazzi Fabrizio —arrestato- veniva colpito con un pugno e uno schiaffo ad opera di un agente della Polizia Penitenziaria al momento dell’arrivo nella cella Franceschin Diana- arrestata- ingiuriata in cella con epiteti del tipo “troia” “puttana”
Larroquelle David -arrestato- percosso in cella e in più occasioni nel corridoio da due ali di agenti prevalentemente appartenenti alla Polizia Penitenziaria;
Lavai Alban — arrestato- percosso in cella con sberle alla testa, alla schiena e con calci alle gambe per fargli mantenere la posizione; percosso ancora mentre transitava nel corridoio da due ali di agenti prevalentemente appartenenti alla Polizia Penitenziaria;
Le Bouffant Gwendal - fermato per identificazione- percosso in cella con sberle alla testa facendogli prendere testate contro il muro al fine di fargli mantenere la posizione sopra indicata; costretto, con violenza, ad abbassarsi a terra mentre gli urlavano nelle orecchie l’espressione “Viva il Duce”; percosso mentre transitava nel corridoio con un colpo alle costole;
Lorente Garcia - arrestato- percosso nel corridoio con calci e pugni mentre transitava per raggiungere altri uffici e quando era in sosta nella posizione contestata al capo che precede;
Lupi Bruno —arrestato- percosso da agenti della Polizia Penitenziaria in cella con calci alle ginocchia e allo stomaco, schiaffi in faccia; ingiuriato da agenti della Polizia Penitenziaria con sputi anche in bocca; costretto con minaccia a inneggiare al fascismo, urlando “Viva il Duce”;
Malara Giovanni e Misitano Francesco — fermati per identificazione- costretti a dire a voce alta “Buonasera signori” agli agenti entrati in cella, con violenza consistita nel torcere la testa a Malara Giovanni, dando anche uno schiaffo a Misitano sul collo, mentre in evidente stato di soggezione, stavano nella posizione indicata al capo che precede;
Nebot Cesar -arrestato- percosso in cella e nel corridoio al suo passaggio;
Nencioli Nicola —arrestato- percosso con pugni in faccia e calci alla schiena prima di entrare in cella, nonché ancora in cella con pugni alle costole mentre stava nella posizione sopra contestata; veniva ancora percosso all’interno della cella ad opera di agenti della Polizia di Stato non meglio identificati che stringevano ancora più forte i laccetti ai polsi, lasciati ingiustificatamente anche mentre si trovava all’interno della cella.
Percivati Ester —arrestata- percossa nel corridoio al suo passaggio con calci e sgambetti; veniva ingiuriata nel bagno da un agente di Polizia Penitenziaria con epiteti dei tipo “troia” “puttana”; ivi veniva altresì costretta con violenza a mettere la testa dentro la turca e a subire da altri agenti della Polizia Penitenziaria riferimenti sessuali del tipo “che bel culo” “ti piace il manganello”;
Persico Marco —fermato per identificazione- percosso in cella da agenti in borghese che indossavano guanti neri con pugni ai reni e calci alle ginocchia, mentre stava nella posizione sopra indicata; percosso ancora in cella da agenti della Polizia Penitenziaria.
Rossomando Angelo —arrestato- subiva da parte di un agente, non identificato, l’esalazione di un gas urticante agli occhi, con conseguenti lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma ai sensi degli artt. 585 cp, 1 L. 110/1975, 1 L. 895/1967;
Romanelli Fabrizio - fermato per identificazione - percosso in cella, mentre stava nella posizione indicata al capo che precede, con pugni alla schiena, calci all’interno delle cosce e botte in testa; subiva, inoltre, lo spruzzo di gas urticante al viso
Sassi Daniele —arrestato- percosso in cella da agenti della polizia penitenziaria con calci e pugni dietro la schiena e poi ancora al rientro dai rilievi fotodattiloscopici
Schenone Giorgio- fermato per identificazione- percosso in cella, mentre stava nella posizione indicata al capo che precede, con pugni e calci; minacciato con la frase che l’avrebbero pagata perché era stato ucciso un Carabiniere; ingiuriato con frasi inneggianti il fascismo quali Viva il Duce.
Subri Arianna —arrestata- subiva, insieme alle altre ragazze della cella (tra le quali Vie Valerie), minacce anche a sfondo sessuale da persone che stavano all’esterno (“entro stasera vi scoperemo tutte”); subiva percosse al suo passaggio nel corridoio da parte di agenti della Polizia Penitenziaria.
Sesma Gonzales Adolfo- arrestato- percosso mentre permaneva e transitava nel corridoio e nel bagno ad opera di agenti in borghese; veniva costretto, con violenza, a subire il taglio di un codino.
Ulzega Pietro —arrestato- percosso in cella in vari punti del corpo con calci, pugni, manganello e altri oggetti contundenti, riportava lesioni lievi (ematomi); veniva percosso in bagno con calci alla schiena mentre urinava; subiva ingiurie consistite nell’atto, offensivo per l’onore e il decoro, di strappargli i vestiti di dosso mentre agenti di polizia di stato lo perquisivano, lasciandolo in mutande; subiva ancora minacce di violenza fisica e sessuale: in particolare un poliziotto mostrandogli una spranga di ferro e tirandogli l’elastico delle mutande gli diceva: “Vedi questa spranga, adesso te la infiliamo in culo”; subiva ancona violenza privata e ingiurie, minacce quali “zecca comunista “pezzo di merda, te la facciamo pagare”, “ i tuoi compagni stronzi comunisti hanno ammazzato tre Carabinieri e adesso te la facciamo pagare”, “adesso devi gridare Viva il Duce”;
Valguarnera Antonino —arrestato- percosso ripetutamente in cella anche da agenti della Polizia Penitenziaria mentre si trovava nella posizione contestata al capo che precede con calci, manganellate ai fianchi e schiaffi alla testa; costretto ad urlare “Viva il Duce e Viva la Polizia Penitenziaria” con minaccia; ingiuriato con ripetute frasi quali “sei un gay o un comunista?”; scottato con un accendino che gli veniva avvicinato alle mani
Vie Valerie- arrestata- percossa con manganellate e calci mentre transitava nel corridoio per andare al bagno.
Con le aggravanti dell’avere profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l’ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili. In Genova il 20-21 luglio 2001

BRAINI Giammarco

29) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale comandante con grado di Tenente del contingente di Carabinieri del 9° Battaglione Sardegna, addetto al servizio di vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 19.00 del 21luglio alle ore 8.00 del 22 luglio 2001, sovrintendendo al servizio di vigilanza degli arrestati e fermati per identificazione presenti nel citato sito, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali , agevolando, consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:
-   fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi , con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
-   fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagevoli;
-   fossero tenute nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti alloro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
-   fossero mantenute senza somministrazione di cibo e bevande necessari senza effettuare alcuna doverosa segnalazione.
In Genova Bolzaneto 21 - 22 Luglio 2001
30)         del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 61 nr 1), 5) e 9), 581, 582, 585, 594, 612, 610 CP perché, nella veste indicata al capo che precede,con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti ai Carabinieri, alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali dei reati, agevolando, consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri:
-   percuoteva con calci, pugni, sberle e, in alcune occasioni, con il manganello in dotazione, gli arrestati e i fermati per identificazione; in particolare non impediva che i soggetti custoditi venissero percossi, nelle celle e nel corridoio ove gli arrestati transitavano oppure dove venivano trattenuti in attesa di ulteriori incombenti ; in tal modo in alcune occasioni determinava agli arrestati lesioni personali;
-             cagionava lesioni personali a persone ristrette in una delle celle da lui vigilate, non impedendo che terzi spruzzassero all’interno della cella gas urticante o asfissiante determinando in tal modo lesioni personali con l’aggravante dell’uso dell’arma ai sensi degli artt. 585cp, 1 L. 110/1975, 1 L. 895/1967;
-   minacciava alle stesse persone un male ingiusto nelle circostanze sopra indicate e come meglio sotto precisato;
-   offendeva l’onore e il decoro degli stessi con epiteti ingiuriosi anche con riferimenti alla fede politica (zecche, comunisti bastardi, comunisti di merda) nonché con epiteti rivolti alle donne quali “puttana”,” troia”, facendo trillare suonerie di cellulari con il motivo di “Faccetta Nera”, oppure cantando ritornelli di ispirazione fascista o lesivi delle convinzioni politiche degli arrestati (ad esempio: Un, due , tre viva Pincohet ...)
-   con violenza e minaccia, costringeva le persone a dire frasi contrarie alla propria fede politica (“Viva il Duce”) o a cantare ritornelli inneggianti il fascismo (“Faccetta Nera”; “un, due, tre viva Pinochet”)
in particolare ai danni di
Alfarano Mauro —arrestato- insultato all’ingresso della caserma e poi nelle celle da agenti non identificati con epiteti quali “Zecca, figlio di puttana , stronzo, comunista di merda, bombarolo di merda e devi morire lurido comunista “; percosso da agenti non identificati in cella che gli sbattevano la testa contro il muro prendendolo per i capelli piuttosto lunghi e lo colpivano con calci alle gambe e schiaffi; subiva lesioni consistite in ustioni al braccio a seguito di spruzzo di gas urticante nella cella; veniva percosso ancora nel corridoio con schiaffi e pugni;
Arrigoni Luca- arrestato- percosso durante i passaggi nel corridoio con calci e pugni e sgambetti; percosso in cella dove riceveva un calcio ai testicoli , pugni alla schiena, ai reni e calci ai fianchi da un Carabiniere; ingiuriato in cella dal medesimo Carabiniere con epiteti del tipo “comunisti e froci”; subiva le conseguenze del getto di gas urticante — asfissiante nelle celle.
Anerdi Alberto —arrestato- insultato in cella da Carabinieri che lo vigilavano con sputi e epiteti del tipo negro di merda, schifoso, comunista di merda”; percosso in cella e nel corridoio mentre veniva portato al fotosegnalemento
Battista Alessandra- arrestata- subiva ingiurie e minacce proferite da agenti che stavano sia all’esterno della struttura che all’interno con le seguenti frasi: “Comunisti di merda, puttane e zecche” “Entreremo nella cella e dipingeremo i muri con i nostri manganelli dello stesso colore della vostra bandiera; “Siete delle bocchinare, puzzate sporche bastarde”; subiva in cella, l’esalazione di gas asfissiante e urticante; subiva ingiuria consistita nel fatto che alla sua richiesta di andare in bagno e di cambiare l’assorbente, avendo la stessa il ciclo mestruale, le veniva gettata della carta appallottolata sul pavimento attraverso le sbarre e veniva, quindi, costretta a sostituirsi l’assorbente in cella con dei pezzi di vestiti alla presenza di altre persone anche di sesso maschile;
Bersano Davide —minorenne, denunciato a piede libero e accompagnato a Bolzaneto per l’identificazione - percosso nell’atrio con un forte pugno sullo sterno; percosso in cella con calci alle gambe e pugni sui reni; veniva ingiuriato con epiteti del tipo “minorato e non minorenne” subiva ingiurie consistite nell’intonare il ritornello “Uno, due tre, Viva Pinochet; quattro, cinque, sei a morte tutti gli Ebrei”, nonché negli epiteti “comunisti di merda”;
Berti Alessandro —arrestato- percosso, con calci e spinte, quando transitava nel corridoio ad opera di agenti non identificati; percosso in cella da un agente in borghese che lo spingeva a terra e, quindi, gli dava un calcio in faccia; veniva in cella ripetutamente insultato da agenti in borghese e con divise diverse (“Bombaroli di merda”, “Tranquilli ora arriva Bertinotti e vi salva lui)
Bistacchia Marco — arrestato- percosso con calci e pugni alla schiena e insultato in cella dove veniva costretto a stare coricato a terra prono con gambe e braccia divaricate e testa contro il muro; subiva in cella l’esalazione di uno spray urticante - asfissiante;veniva ingiuriato con frasi, ritornelli ed epiteti a sfondo politico (“comunisti di merda” “vi ammazzeremo tutti”); veniva percosso al passaggio nel corridoio e insultato anche con sputi;
Bussetti Brando —arrestato- percosso in cella da alcuni Carabinieri che gli facevano sbattere la testa contro la grata della finestra , lo costringevano a denudarsi e fare flessioni per almeno dieci volte, percuotendolo anche con il manganello alle gambe e procurandogli lesioni lievi; ingiuriato e minacciato in cella da Carabinieri con la frase “Sei un servo, il servo dei servi” , “Ti piace il manganello, vuoi provarne uno nuovo?”, dandogli nel frattempo un colpo nel polpaccio più forte” ingiuriato come altri con i ritornelli o le canzoni d’ispirazione fascista (“Faccetta Nera”, “uno due tre, Viva Pinochet” merde”) nonché con epiteti (zecche, merde); subiva percosse dai Carabinieri e dalla Polizia Penitenziaria al suo passaggio in corridoio;
Camandona Sergio —arrestato —colpito con violenza alla testa nell’atrio da un agente non identificato che lo ingiuriava con la seguente frase: “dove cazzo credi di essere figlio di puttana? Abbassa la testa non guardare”; veniva ingiuriato, come altri, nell’atrio e in cella con sputi , epiteti del tipo “bastardi, zecche di merda, comunisti di merda” nonché minacciato di morte e con frasi del tipo “Vi diamo fuoco; siete delle zecche e dei parassiti” ; veniva ingiuriato con ritornelli e canzoni di ispirazione fascista (suoneria di cellulare con il motivo di “Faccetta Nera”) percosso in cella con manganellate alla schiena; subiva esalazione di gas urticante o asfissiante come sopra precisato;
Castorina Emanuele - arrestato- subiva in cella esalazione di gas urticante-asfissiante;
Crocchianti Massimiliano—arrestato- percosso nel corridoio anche con stracci bagnati; percosso in cella anche con manganelli al fine di fargli mantenere la posizione indicata al capo che precede;
De Florio Anna – arrestata - percossa nel corridoio durante l’accompagnamento in bagno da un agente della Polizia Penitenziaria che le torceva il braccio dietro la schiena nonché con schiaffi e calci; insultata da agenti presenti fuori dalla struttura, in prossimità delle grate della finestra, con epiteti rivolti a lei e alle altre donne presenti in cella del tipo troie, ebree , puttane nonché ingiuriata con sputi al suo passaggio in corridoio; subiva -come altre donne presenti in cella - la minaccia di essere stuprata con il manganello e di percosse; subiva l’esalazione del gas-urticante- asfissiante
Dubreil Pier Romanic Jonathan —arrestato- percosso in cella da persona non identificata che gli faceva sbattere la testa contro il muro
De Munno Alfonso, - arrestato-, visibilmente ferito per una frattura al piede destro in conseguenza delle percosse subite durante l’arresto, subiva ingiurie (“Bastardi rossi” “siete peggio della merda”) e percosse nel corridoio; al fine di fargli mantenere la posizione veniva percosso in cella, anche con l’uso del manganello e fino allo svenimento; in conseguenza delle percosse e della posizione subiva lesioni consistite nella frattura alla costola del torace; veniva ancora percosso e minacciato da persona non identificata che gli pestava un piede dicendogli “ora ti rompiamo anche l’altro”, alludendo al piede sano; subiva l’esalazione del gas urticante, come sopra indicato; subiva ingiurie a sfondo politico, attraverso la suoneria di cellulare riproducente il motivo “Faccetta Nera” nonché con epiteti del tipo “Bastardi”, “comunisti di merda”.
Della Corte Raffaele - arrestato- percosso in cella con calci e pugni al fine di fargli mantenere la posizione indicata al capo che precede; ingiuriato in cella con epiteti del tipo “Rossi, bastardi, provate a chiamare Che Guevare che vi viene a salvare”; subiva in cella l’esalazione di gas urticanti; subiva percosse nel corridoio ad opera delle due ali di agenti;
Devoto Stefano- arrestato- ripetutamente percosso anche con il manganello da persone non identificate nel corridoio al suo passaggio, in bagno e nella cella; in conseguenza delle percosse con il manganello subiva lesioni personali al polpaccio destro; veniva ingiuriato attraverso l’attivazione della suoneria di un cellulare riproducente il motivo “Faccetta nera” e veniva insultato con epiteti del tipo “bastardo nonché con riferimenti ingiuriosi alla fede politica;veniva costretto, con violenza e minaccia a gridare “Viva la Polizia, Viva il Duce”; veniva ingiuriato nel corridoio da agenti che si vantavano di essere nazisti e dicevano di provare piacere a picchiare un “omosessuale, comunista, merdoso” come era lui e gli rivolgevano epiteti del tipo “frocio ed ebreo”;
Faverio Cristiano- arrestato- percosso nel corridoio e più volte in cella anche con un calcio alla gamba; nell’atrio subiva lesioni personali con una manganellata al polpaccio sinistro ad opera di uno degli agenti di Polizia di Stato che aveva proceduto all’arresto; veniva percosso da agenti della Polizia Penitenziaria nel corridoio e ingiuriato con epiteti del tipo “zecche di merda”, “comunisti di merda”, con altri riferimenti di tipo politico e intonando canzoni di ispirazione fascista (“Uno, due, tre Viva Pinochet”)
Fiorito Andrea - arrestato- subiva in cella il getto del gas asfissiante- urticante
Flagelli Amaranta —arrestata- percossa (strattoni) nel corridoio durante l’accompagnamento all’ufficio del fotosegnalamento; subiva in cella l’esalazione dello spray asfissiante- urticante; subiva, in cella e ai passaggi nel corridoio, ripetutamente insulti e minacce a sfondo sessuale del tipo “troie, dovete fare pompini a tutti “, “vi facciamo il culo” “vi portiamo fuori nel furgone e vi stupriamo”, nonché a sfondo politico come “comunisti zecche” e con l’attivazione della suoneria del cellulare con il motivo “Faccetta nera”;
Fornasier Evandro - arrestato- subiva in cella, mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede, percosse consistite in manate al torace e alla testa facendogli prendere testate contro il muro, calci sui testicoli nonché ingiurie consistite in epiteti quali “comunisti di merda, froci, perché non chiamate Bertinotti e Manu Chao” e ritornelli di ispirazione fascista quali ”Uno due tre viva Pinochet etc..”;
Gagliastro Maurizo- arrestato- percosso in cella mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede, con schiaffi, pugni e calci; ripetutamente percosso nel corridoio con calci e in un’occasione subiva anche l’esalazione del gas urticante; in cella era insultato con sputi nonché con filastrocche del tipo “uno, due, tre viva Pinochet”, attivando la suonerie del cellulare con il motivo di “Faccetta Nera” e intonando in coro “Uno di meno, siete uno di meno” con chiaro riferimento alla morte di Carlo Giuliani;
Guidi Francesco- arrestato- percosso nel corridoio con pugni, calci, manganellate, insultato anche con sputi; percosso in cella, mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede, con pugni al costato e schiaffi alla testa, facendogli prendere delle testate;
Ighina Cristiano- arrestato- percosso in cella; subiva in cella l’esalazione del gas urticante e ingiurie a sfondo politico e razzista; veniva percosso, mentre si trovava nel corridoio nella posizione indicata al capo che precede, con un forte pugno alle costole
Iserani Massimo- arrestato- percosso nel corridoio con spintoni, calci, pugni e manganellate; subiva in cella lesioni (riscontrate dal GIP in udienza di convalida dell’arresto) sotto la pianta del piede dove veniva colpito con colpo di manganello utilizzato dalla parte dell’impugnatura; veniva ingiuriato con frasi con riferimenti di tipo politico;
Junemann Sebastian- arrestato- subiva in cella l’esalazione del gas urticante-asfissiante;
Leone Katia- arrestata- subiva in cella l’esalazione del gas urticante-asfissiante riportando malore;
Lungarini Fabrizio- arrestato- veniva percosso al suo ingresso in cella da agenti che lo colpivano ripetutamente con la mano aperta protetta da guanti; veniva percosso in cella ancora con le stesse modalità dopo averlo fatto completamente spogliare; veniva percosso e minacciato (“Sei stanco? prova a tirare giù le mani che te le spezziamo”) in cella al fine di fargli mantenere la posizione sopra indicata;
Maffei Marcello- fermato per identificazione- - subiva in cella calci alle gambe, un pugno ai reni tale da farlo cadere e un colpo alla nuca tale da fargli sbattere la testa contro il muro;
Manganaro Andrea- arrestato- percosso in cella con calci ai talloni; insultato con epiteti del tipo “merda, zecca “, nonché con canzoncine “un, due, tre Viva Pinochet”; subiva in cella l’esalazione del gas asfissiante-urticante;
Marchiò Milos- fermato per identificazione- veniva percosso in cella con pugni e schiaffi ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria e riportava lesioni lievi (contusioni multiple);
Massagli Nicola- arrestato- veniva percosso ripetutamente in cella mentre si trova nella posizione indicata al capo che precede con manate, calci e colpi di manganello; veniva percosso nel corridoio con manate e calci; in cella subiva l’esalazione del gas urticante e veniva ingiuriato con epiteti, ritornelli a sfondo politico e con sputi;
Morozzi Davide- arrestato- subiva in cella percosse con pugni, calci e colpi anche con il manganello; era ingiuriato con epiteti e canzoncine vari a sfondo politico;
Morrone Maria Addolorata —arrestata- percossa nel corridoio con calci; subiva l’esalazione del gas urticante ; veniva ingiuriata con epiteti rivolti anche ad altre donne del tipo “puttane, troie”;
Nadalini Roberto- fermato per identificazione- percosso e ingiuriato in cella e nel corridoio anche da agenti della Polizia Penitenziaria, veniva anche minacciato con frasi del tipo “adesso a questi gli facciamo sputare il sangue”;
O’Byrne Mark- arrestato- percosso in varie occasioni in cella e mentre nudo veniva costretto a stare nella posizione indicata al capo che precede; percosso nel corridoio, mentre veniva accompagnato alla cella, sia dall’accompagnatore non identificato che da altri agenti ivi presenti;
Passatore Angelo- arrestato- in cella veniva percosso fino allo svenimento, mentre stava in ginocchio con la testa appoggiata contro il muro;
Pfister Stefan- arrestato- percosso con un colpo allo stomaco e con il manganello; ingiuriato con frasi del tipo “siete delle merde, stronzi, comunisti” ; “Heil Hitler” e con la canzoncina su Pinochet; era costretto, con minaccia, a gridare in tedesco “Che Guevara stronzo”;
Pignatale Sergio —arrestato- subiva l’esalazione del gas urticante e ingiurie “stronzo, rubi i soldi”;
Repetto Davide- arrestato- percosso in cella con pugni, calci, spinte, tirate di capelli mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede; ingiuriato in cella con epiteti anche a sfondo politico del tipo “bastardi”, “pezzi di merda”, “comunista di merda” e, con il ritornello riferito a Pinochet, nonché attivando la suoneria del cellulare riproducente il motivo di Faccetta Nera;
Ruber Stefan Andreas —arrestato-percosso in cella alle testa, ai genitali e alle gambe mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede; veniva ingiuriato in cella con epiteti e ritornelli di ispirazione fascista (“Heil Hitler”, “Viva il duce”, “Bastardi”, “uno due, tre Viva Pinochet...”) ; veniva percosso nel corridoio da due ali di agenti
Santoro Marco- arrestato- percosso in cella con colpi ai reni mentre si trovava nella posizione di cui al capo che precede; ingiuriato con epiteti di ispirazione fascista e con il ritornello su Pinochet e con frasi del tipo “senti che schifo questi froci come puzzano”;
Sciatti Andreas Pablo —minorenne accompagnato per le procedure presso la caserma di Bolzaneto -ripetutamente percosso in cella con pugni; costretto ad eseguire flessioni nudo con violenza consistita nel fatto che un agente lo teneva per i capelli facendolo andare su e giù; ingiuriato con epiteti e ritornelli di ispirazione fascista (“Uno, due, tre Viva Pinochet..”, “Mussolini, olè”); percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti;
Sergi Costantino-arrestato- percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti (calci e sgambetti);
Scordo Antonia- arrestata- subiva in cella l’esalazione del gas asfissiante- urticante;
Spingi Massimiliano —arrestato- ingiuriato in cella con sputi e epiteti, frasi a sfondo politico e d’ispirazione fascista (“sporchi comunisti”, “Viva il Duce”) e con i motivi “Giovinezza” e “Faccetta nera” )
Susara Sergio- arrestato- percosso e ingiuriato in cella da un agente in borghese che gli faceva ripetutamente sbattere la testa contro il muro, lo colpiva con pugni alle costole e gli dava un calcio nel sedere mentre gli intimava di assumere la posizione indicata al capo che precede e gli urlava “ora avrete ciò che vi meritate assassini”; ripetutemante percosso in cella mentre stava nella posizione indicata al capo che precede; percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti della Polizia Penitenziaria;
Tabbach Mohamed- arrestato- subiva in cella l’esalazione del gas urticante- asfissiante Tangari Manuela- arrestata- subiva in cella l’esalazione del gas urticante-asfissiante
Urbino Gerardo —arrestato- subiva in cella l’esalazione del gas urticante-asfissiante, veniva percosso in cella con un forte pugno al fianco sinistro quando, dalla posizione indicata al capo che precede, si chinava a terra per raccogliere il sacchetto di ghiaccio sintetico che teneva alla fronte ferita; veniva percosso nel corridoio da due ali di agenti;
Zincani Sabatino- arrestato- percosso con calci e pugni da due ali di agenti nel corridoio;
Con le aggravanti dell’avere profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l’ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.
In Genova, il 21-22/7/2001

BARUCCO Piermatteo

31) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale comandante con grado di Sottotenente del contingente di Carabinieri del 9° Battaglione Sardegna, addetto al servizio di vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 8.00 del 21 luglio alle ore 19.00 del 21luglio 2001, sovrintendendo al servizio di vigilanza degli arrestati e fermati per identificazione presenti nel citato sito, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali, agevolando, consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:
-     fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
-     fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagevoli;
-     fossero tenute nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti alloro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
-     fossero mantenute senza somministrazione di cibo e bevande necessari senza effettuare alcuna doverosa segnalazione.
In Genova Bolzaneto 21 Luglio 2001
32) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 61 nr 1), 5) e 9), 581, 582, 585, 594, 612, 610 CP perché, nella veste indicata al capo che precede, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti ai Carabinieri, alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria esecutori materiali dei reati, agevolando, consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri:
-     percuoteva con calci, pugni, sberle e, in alcune occasioni, con il manganello in dotazione, gli arrestati e i fermati per identificazione; in particolare non impediva che i soggetti custoditi venissero percossi, nelle celle e nel corridoio ove gli arrestati transitavano oppure dove venivano trattenuti in attesa di ulteriori incombenti; in tal modo in alcune occasioni determinava agli arrestati lesioni personali;
-     cagionava lesioni personali a persone ristrette in una delle celle da lui vigilate, non impedendo che terzi spruzzassero all’interno della cella gas urticante o asfissiante determinando in tal modo lesioni personali con l’aggravante dell’uso dell’arma ai sensi degli artt. 585 cp, 1 L. 110/1975, 1 L. 895/1967;
-     minacciava alle stesse persone un male ingiusto nelle circostanze sopra indicate e come meglio sotto precisato;
-     offendeva l’onore e il decoro degli stessi con epiteti ingiuriosi anche con riferimenti alla fede politica (zecche, comunisti bastardi, comunisti di merda) nonché con epiteti rivolti alle donne quali “puttana”,” troia”, facendo trillare suonerie di cellulari con il motivo di “Faccetta Nera”, oppure cantando ritornelli di ispirazione fascista o lesivi delle convinzioni politiche degli arrestati (ad esempio: Un, due , tre viva Pincohet ....
-     con violenza e minaccia, costringeva le persone a dire frasi contrarie alla propria fede politica (“Viva il Duce”) o a cantare ritornelli inneggianti il fascismo (“Faccetta Nera” “un, due, tre viva Pinochet”)
in particolare ai danni di
Alfarano Mauro —arrestato- insultato all’ingresso della caserma e poi nelle celle da agenti non identificati con epiteti quali “Zecca, figlio di puttana, stronzo, comunista di merda, bombarolo di merda e devi morire lurido comunista “; percosso da agenti non identificati in cella che gli sbattevano la testa contro il muro prendendolo per i capelli piuttosto lunghi e Io colpivano con calci alle gambe e schiaffi; veniva percosso ancora nel corridoio con schiaffi e pugni;
Arrigoni Luca - arrestato- percosso durante i passaggi nel corridoio con calci e pugni e sgambetti; percosso in cella dove riceveva un calcio ai testicoli, pugni alla schiena, ai reni e calci ai fianchi da un Carabiniere; ingiuriato in cella dal medesimo Carabiniere con epiteti del tipo “comunisti e froci”;
Anerdi Alberto —arrestato- insultato in cella da Carabinieri che lo vigilavano con sputi e epiteti del tipo negro di merda, schifoso, comunista di merda”; percosso in cella e nel corridoio mentre veniva portato al fotosegnalamento;
Battista Alessandra- arrestata- subiva ingiurie e minacce proferite da agenti che stavano sia all’esterno della struttura che all’interno con le seguenti frasi: “Comunisti di merda, puttane e zecche” “Entreremo nella cella e dipingeremo i muri con i nostri manganelli dello stesso colore della vostra bandiera; “Siete delle bocchinare , puzzate sporche bastarde”; subiva ingiuria consistita nel fatto che alla sua richiesta di andare in bagno e di cambiare l’assorbente, avendo la stessa il ciclo mestruale, le veniva gettata della carta appallottolata sul pavimento , attraverso le sbarre e veniva, quindi, costretta a sostituirsi l’assorbente in cella con dei pezzi di vestiti alla presenza di altre persone anche di sesso maschile;
Bersano Davide —minorenne, denunciato a piede libero e accompagnato a Bolzaneto per l’identificazione - percosso nell’atrio con un forte pugno sullo sterno; percosso in cella con calci alle gambe e pugni sui reni; veniva ingiuriato con epiteti del tipo “minorato e non minorenne” subiva ingiurie consistite nell’intonare il ritornello “Uno, due tre, Viva Pinochet; quattro, cinque, sei a morte tutti gli Ebrei”, nonché negli epiteti “comunisti di merda”;
Berti Alessandro —arrestato- percosso , con calci e spinte, quando transitava nel corridoio ad opera di agenti non identificati; percosso in cella da un agente in borghese che lo spingeva a terra e, quindi, gli dava un calcio in faccia; veniva in cella ripetutamente insultato da agenti in borghese e con divise diverse (“Bombaroli di merda”, “Tranquilli ora arriva Bertinotti e vi salva lui)
Bistacchia Marco — arrestato- percosso con calci e pugni alla schiena e insultato in cella dove veniva costretto a stare coricato a terra prono con gambe e braccia divaricate e testa contro il muro; veniva ingiuriato con frasi, ritornelli ed epiteti a sfondo politico (“comunisti di merda” vi ammazzeremo tutti”); veniva percosso al passaggio nel corridoio e insultato anche con sputi;
Bussetti Brando —arrestato- percosso in cella da alcuni Carabinieri che gli facevano sbattere la testa contro la grata della finestra , lo costringevano a denudarsi e fare flessioni per almeno dieci volte, percuotendolo anche con il manganello alle gambe e procurandogli lesioni lievi; ingiuriato e minacciato in cella da Carabinieri con la frase “Sei un servo, il servo dei servi” , “Ti piace il manganello, vuoi provarne uno nuovo?”, dandogli nel frattempo un colpo nel polpaccio più forte” ingiuriato come altri con i ritornelli o le canzoni d’ispirazione fascista (“Faccetta Nera”, “uno due tre, Viva Pinochet” merde”) nonché con epiteti (zecche, merde); subiva percosse dai Carabinieri e dalla Polizia Penitenziaria al suo passaggio in corridoio;
Camandona Sergio —arrestato —colpito con violenza alla testa nell’atrio da un agente non identificato che lo ingiuriava con la seguente frase :“dove cazzo credi di essere figlio di puttana? Abbassa la testa non guardare”;veniva ingiuriato, come altri, nell’atrio e in cella con sputi , epiteti del tipo “bastardi, zecche di merda, comunisti di merda” nonché minacciato di morte e con frasi del tipo “Vi diamo fuoco; siete delle zecche e dei parassiti” ;veniva ingiuriato con ritornelli e canzoni di ispirazione fascista (suoneria di cellulare con il motivo di “Faccetta Nera”) percosso in cella con manganellate alla schiena;
Crocchianti Massimiliano—arrestato- percosso nel corridoio anche con stracci bagnati; percosso in cella anche con manganelli al fine di fargli mantenere la posizione indicata al capo che precede;
De Florio Anna – arrestata - percossa nel corridoio durante l’accompagnamento in bagno da un agente della Polizia Penitenziaria che le torceva il braccio dietro la schiena nonché con schiaffi e calci; insultata da agenti presenti fuori dalla struttura, in prossimità delle grate della finestra, con epiteti rivolti a lei e alle altre donne presenti in cella del tipo troie, ebree , puttane nonché ingiuriata con sputi al suo passaggio in corridoio; subiva -come altre donne presenti in cella- la minaccia di essere stuprata con il manganello e di percosse;
Dubreil Pier Romanic Jonathan —arrestato- percosso in cella da persona non identificata che gli faceva sbattere la testa contro il muro
De Munno Alfonso, - arrestato- , visibilmente ferito per una frattura al piede destro in conseguenza delle percosse subite durante l’arresto, subiva ingiurie (“Bastardi rossi “siete peggio della merda”) e percosse nel corridoio; al fine di fargli mantenere la posizione veniva percosso in cella , anche con l’uso del manganello e fino allo svenimento ; in conseguenza delle percosse e della posizione subiva lesioni consistite nella frattura alla costola del torace ; veniva ancora percosso e minacciato da persona non identificata che gli pestava un piede dicendogli “ora ti rompiamo anche l’altro”, alludendo al piede sano; subiva ingiurie a sfondo politico, attraverso la suoneria di cellulare riproducente il motivo “Faccetta Nera” nonché con epiteti del tipo “Bastardi”, “comunisti di merda”.
Della Corte Raffaele - arrestato- percosso in cella con calci e pugni al fine di fargli mantenere la posizione indicata al capo che precede; ingiuriato in cella con epiteti del tipo “Rossi , bastardi, provate a chiamare Che Guevara che vi viene a salvare”; subiva percosse nel corridoio ad opera delle due ali di agenti;
Devoto Stefano- arrestato- ripetutamente percosso anche con il manganello da persone non identificate nel corridoio al suo passaggio, in bagno e nella cella; in conseguenza delle percosse con il manganello subiva lesioni personali al polpaccio destro; veniva ingiuriato attraverso l’attivazione della suoneria di un cellulare riproducente il motivo “Faccetta nera” e veniva insultato con epiteti del tipo “bastardo
nonché con riferimenti ingiuriosi alla fede politica;veniva costretto, con violenza e minaccia a gridare “Viva la Polizia, Viva il Duce” ;veniva ingiuriato nel corridoio da agenti che si vantavano di essere nazisti e dicevano di provare piacere a picchiare un “omosessuale, comunista, merdoso” come era lui e gli rivolgevano epiteti del tipo “frocio ed ebreo”;
Faverio Cristiano- arrestato- percosso nel corridoio e più volte in cella anche con un calcio alla gamba; nell’atrio subiva lesioni personali con una manganellata al polpaccio sinistro ad opera di uno degli agenti di Polizia di Stato che aveva proceduto all’arresto; veniva percosso da agenti della Polizia Penitenziaria nel corridoio e ingiuriato con epiteti del tipo “zecche di merda”, “comunisti di merda”, con altri riferimenti di tipo politico e intonando canzoni di ispirazione fascista (“Uno, due, tre Viva Pinochet”)
Flagelli Amaranta —arrestata- percossa (strattoni) nel corridoio durante l’accompagnamento all’ufficio del fotosegnalamento; subiva, in cella e ai passaggi nel corridoio , ripetutamente insulti e minacce a sfondo sessuale del tipo “troie, dovete fare pompini a tutti “ , “vi facciamo il culo; vi portiamo fuori nel furgone e vi stupriamo”, nonché a sfondo politico come “comunisti zecche” e con l’attivazione della suoneria del cellulare con il motivo “Faccetta nera”;
Fornasier Evandro- arrestato- subiva in cella, mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede, percosse consistite in manate al torace e alla testa facendogli prendere testate contro il muro, calci sui testicoli nonché ingiurie consistite in epiteti quali “comunisti di merda, froci, perché non chiamate Bertinotti e Manu Chao” e ritornelli di ispirazione fascista quali ”Uno due tre viva Pinochet”
Gagliastro Maurizio- arrestato- percosso in cella mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede, con schiaffi, pugni e calci; ripetutamente percosso nel corridoio con calci in cella era insultato con sputi nonché con filastrocche del tipo “uno, due, tre viva Pinochet”, attivando la suonerie del cellulare con il motivo di “Faccetta Nera” e intonando in coro “Uno di meno, siete uno di meno” con chiaro riferimento alla morte di Carlo Giuliani;
Guidi Francesco- arrestato- percosso nel corridoio con pugni, calci, manganellate, insultato anche con sputi; percosso in cella, mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede, con pugni al costato e schiaffi alla testa, facendogli prendere delle testate;
Ighina Cristiano- arrestato- percosso in cella ; subiva in cella ingiurie a sfondo politico e razzista; veniva percosso, mentre si trovava nel corridoio nella posizione indicata al capo che precede, con un forte pugno alle costole
Iserani Massimo- arrestato- percosso nel corridoio con spintoni, calci , pugni e manganellate; subiva in cella lesioni (riscontrate dal GIP in udienza di convalida dell’arresto) sotto la pianta del piede dove veniva colpito con colpo di manganello utilizzato dalla parte dell’impugnatura; veniva ingiuriato con frasi con riferimenti di tipo politico;
Lungarini Fabrizio- arrestato- veniva percosso al suo ingresso in cella da agenti che lo colpivano ripetutamente con la mano aperta protetta da guanti; veniva percosso in cella ancora con le stesse modalità dopo averlo fatto completamente spogliare; veniva percosso e minacciato (“Sei stanco ? prova a tirare giù le mani che te le spezziamo”) in cella al fine di fargli mantenere la posizione sopra indicata;
Maffei Marcello- fermato per identificazione- subiva in cella calci alle gambe, un pugno ai reni tale da farlo cadere e un colpo alla nuca tale da fargli sbattere la testa contro il muro;
Manganaro Andrea- arrestato- percosso in cella con calci ai talloni; insultato con epiteti del tipo “merda, zecca “, nonché con canzoncine “un, due, tre Viva Pinochet”;
Marchiò Milos- fermato per identificazione- veniva percosso in cella con pugni e schiaffi ad opera di agenti della Polizia Penitenziaria e riportava lesioni lievi (contusioni multiple);
Massagli Nicola- arrestato- veniva percosso ripetutamente in cella mentre si trova nella posizione indicata al capo che precede con manate, calci e colpi di manganello;veniva percosso nel corridoio con manate e calci; veniva ingiuriato con epiteti, ritornelli a sfondo politico e con sputi;
Morozzi Davide- arrestato- subiva in cella percosse con pugni , calci e colpi anche con il manganello; era ingiuriato con epiteti e canzoncine vari a sfondo politico;
Morrone Maria Addolorata —arrestata- percossa nel corridoio con calci; veniva ingiuriata con epiteti rivolti anche ad altre donne del tipo “puttane, troie”;
Nadalini Roberto- fermato per identificazione- percosso e ingiuriato in cella e nel corridoio anche da agenti della Polizia Penitenziaria, veniva anche minacciato con frasi del tipo “adesso a questi gli facciamo sputare il sangue”;
O’Byme Mark- arrestato- percosso in varie occasioni in cella e mentre nudo veniva costretto a stare nella posizione indicata al capo che precede; percosso nel corridoio, mentre veniva accompagnato alla cella, sia dall’accompagnatore non identificato che da altri agenti ivi presenti;
Passatore Angelo- arrestato- in cella veniva percosso fino allo svenimento, mentre stava in ginocchio con la testa appoggiata contro il muro;
Pfister Stefan- arrestato- percosso con un colpo allo stomaco e con il manganello; ingiuriato con frasi del tipo “siete delle merde, stronzi, comunisti” ; “Heil Hitler” e con la canzoncina su Pinochet; era costretto, con minaccia, a gridare in tedesco “Che Guevara stronzo”;
Pignatale Sergio —arrestato- subiva ingiurie “stronzo, rubi i soldi”;
Reperto Davide- arrestato- percosso in cella con pugni, calci, spinte, tirate di capelli mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede; ingiuriato in cella con epiteti anche a sfondo politico del tipo “bastardi”, “pezzi di merda”, “comunista di merda” e, con il ritornello riferito a Pinochet, nonché attivando la suoneria del cellulare riproducente il motivo di Faccetta Nera;
Ruber Stefan Andreas —arrestato-percosso in cella alle testa, ai genitali e alle gambe mentre si trovava nella posizione indicata al capo che precede; veniva ingiuriato in cella con epiteti e ritornelli di ispirazione fascista (“Heil Hitler”, “Viva il duce”, “Bastardi”, “uno due, tre Viva Pinochet...”) ; veniva percosso nel corridoio da due ali di agenti
Santoro Marco- arrestato- percosso in cella con colpi ai reni mentre si trovava nella posizione di cui al capo che precede; ingiuriato con epiteti di ispirazione fascista e con il ritornello su Pinochet e con frasi del tipo “senti che schifo questi froci come puzzano”;
Schatti Andreas Pablo —minorenne accompagnato per le procedure presso la caserma di Bolzaneto -ripetutamente percosso in cella con pugni; costretto ad eseguire flessioni nudo con violenza consistita nel fatto che un agente lo teneva per i capelli facendolo andare su e giù; ingiuriato con epiteti e ritornelli di ispirazione fascista (“Uno, due, tre Viva Pinochet”, “Mussolini, olè”); percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti;
Sergi Costantino-arrestato- percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti (calci e sgambetti);
Spingi Massimiliano —arrestato- ingiuriato in cella con sputi e epiteti, frasi a sfondo politico e d’ispirazione fascista (“sporchi comunisti , “Viva il Duce”) e con i motivi “Giovinezza” e “Faccetta nera”)
Susara Sergio- arrestato- percosso e ingiuriato in cella da un agente in borghese che gli faceva ripetutamente sbattere la testa contro il muro , lo colpiva con pugni alle costole e gli dava un calcio nel sedere mentre gli intimava di assumere la posizione indicata al capo che precede e gli urlava “ora avrete ciò che vi meritate assassini”; ripetutamente percosso in cella mentre stava nella posizione indicata al capo che precede; percosso al passaggio nel corridoio da due ali di agenti della Polizia Penitenziaria;
Urbino Gerardo —arrestato- veniva percosso in cella con un forte pugno al fianco sinistro quando, dalla posizione indicata al capo che precede, si chinava a terra per raccogliere il sacchetto di ghiaccio sintetico che teneva alla fronte ferita; veniva percosso nel corridoio da due ali di agenti;
Zincani Sabatino- arrestato- percosso con calci e pugni da due ali di agenti nel corridoio;
Con le aggravanti dell’avere profittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa; con l’ulteriore aggravante di avere agito con abuso della qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.
In Genova il 21luglio 2001

TARASCIO Aldo

33) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Ispettore di Polizia di Stato con funzione di vigilanza degli arrestati e dei fermati per identificazioni custoditi nel luogo di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma di PS di Bolzaneto nella fascia oraria dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del 20 luglio 2001, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato agevolando, consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone accompagnate dalla PS a Bolzaneto per identificazione: in particolare dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione, erano costrette a rimanere in piedi, con le braccia alzate oppure dietro alla schiena, le gambe divaricate e la testa contro il muro o ancora, in alcuni casi, seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il      muro o in altre posizioni non giustificate e costituenti ulteriore privazione della loro libertà: In particolare ciò ai danni dei seguenti fermati per identificazione: Mapelli Roberto, Micheli Roberto, Neitzer Eva, Munch Sibille, Bourquin Pascal, Harrison Mark Cristopher, Callaioli Giacomo, Meucci Alessio.
In Genova, il 20/7/2001

TALU Antonello

34)    del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Sovrintendente di Polizia di Stato con funzione di vigilanza degli arrestati e dei fermati per identificazioni custoditi nel luogo di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma di PS di Bolzaneto nella fascia oraria dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del 20 luglio 2001, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato agevolando, consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone accompagnate dalla PS a Bolzaneto per identificazione: in particolare dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione, erano costrette a rimanere in piedi, con le braccia alzate oppure dietro alla schiena, le gambe divaricate e la testa contro il muro o ancora, in alcuni casi, seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro o in altre posizioni non giustificate e costituenti ulteriore privazione della loro libertà: In particolare ciò ai danni dei seguenti fermati per identificazione: Mapelli Roberto, Micheli Roberto, Neitzer Eva, Munch Sibille, Bourquin Pascal, Harrison Mark Cristopher, Callaioli Giacomo, Meucci Alessio.
In Genova il 20.7.2001

ARECCO Matilde

35)    del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Vice Sov. di Polizia di Stato addetto al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, nella fascia oraria dalle 19.00 del 20 luglio alle 3- 3,30 del 21luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando o, comunque, non impedendo la condotta di altri sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della PS e quelle accompagnate dalla PS a Bolzaneto per identificazione: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:
•       fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
•  fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce , anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagevoli;
•  fossero tenuti nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti alloro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio
In Genova il 20-21 luglio 2001

PARISI Natale

36) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato addetto al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, nella fascia oraria dalle 19.00 del 20 luglio alle 3- 3,30 del 21luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando o, comunque, non impedendo la condotta di altri sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della PS e quelle accompagnate dalla PS a Bolzaneto per identificazione: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:
fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagevoli;
fossero tenuti nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio
In Genova il 20-21 luglio 2001

TURCO Mario

37) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Ispettore della Polizia di Stato addetto al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, nella fascia oraria dalle 19.00 del 20 luglio alle 3- 3,30 del 21 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando o, comunque, non impedendo la condotta di altri sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della PS e quelle accompagnate dalla PS a Bolzaneto per identificazione: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:
fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagevoli;
fossero tenuti nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio
In Genova il 20-21 luglio 2001

UBALDI Paolo

38) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Ispettore della Polizia di Stato addetto al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, nella fascia oraria dalle 19.00 del 20 luglio alle 3- 3,30 del 21 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali age volando o, comunque, non impedendo la condotta di altri sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate dalla Polizia di Stato a Bolzaneto per identificazione: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:
-   fossero costrette , nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato , a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
-   fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagevoli;
-   fossero tenuti nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio
In Genova il 20-21 luglio 2001

PISCITELLI Maurizio

39) del reato di cui agli arti. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto , quale Maresciallo Capo appartenente al contingente di Carabinieri del 90 Battaglione Sardegna addetto al servizio di vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 8.00 alle ore 19.00 del 21 luglio, incaricato della vigilanza degli arrestati e fermati per identificazione presente nel citato sito, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva e, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:
•  fossero costrette, nelle celle di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
•  fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagevoli;
•  fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
In Genova Bolzaneto il 21.7.2001

MULTINEDDU Antonio Gavino

40) del reato di cui agli arti. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale Maresciallo Capo appartenente al contingente di Carabinieri del 90 Battaglione Sardegna addetto al servizio di vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 8.00 alle ore 19.00 del 21 luglio, incaricato della vigilanza degli arrestati e fermati per identificazione presente nel citato sito, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva e, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:
•  fossero costrette, nelle celle di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
•  fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagevoli;
•  fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti alloro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
In Genova Bolzaneto il 21.7.2001

RUSSO Giovanni

41) del reato di cui agli arti. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale Maresciallo Capo appartenente al contingente di Carabinieri del 90 Battaglione Sardegna addetto al servizio di vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 8.00 alle ore 19.00 del 21 luglio, incaricato della vigilanza degli arrestati e fermati per identificazione presente nel citato sito, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva e, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:
•  fossero costrette, nelle celle di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale,  senza poter mutare tale posizione;
•   fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagevoli;
•  fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
In Genova Bolzaneto il 21.7.2001

FURCAS Corrado

42) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale Vice Brigadiere appartenente al contingente di Carabinieri del 9° Battaglione Sardegna addetto al servizio di vigilanza delle camere di sicurezza , in servizio dalle ore 8.00 alle ore 19.00 del 21 luglio, incaricato della vigilanza degli arrestati e fermati per identificazione presente nel citato sito, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva e, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:
•   fossero costrette, nelle celle di pertinenza della Polizia di Stato ,senza plausibile ragione, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella ,con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
•   fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagevoli;
•   fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
In Genova Bolzaneto il 21.7.2001

SERRONI Giuseppe

43) del reato di cui agli arti. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto ,quale Vice Brigadiere appartenente al contingente di Carabinieri del 9A Battaglione Sardegna, incaricato della vigilanza delle camere di sicurezza in servizio dalle ore 19.00 del 21 luglio alle ore 8.00 del 22 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali, agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:
•  fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella ,con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
•   fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagevoli;
•   fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti alloro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
In Genova Bolzaneto il 21-22 luglio 2001

FONICIELLO Mario

44) del reato di cui agli arti. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto , quale Vice Brigadiere appartenente al contingente di Carabinieri del 9A Battaglione Sardegna, incaricato della vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 19.00 del 21 luglio alle ore 8.00 del 22 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali, agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:
•   fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato ,senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella ,con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
•   fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagevoli;
•   fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
In Genova Bolzaneto il 21-22 luglio 2001

AVOLEDO Reinhard

45) del reato di cui agli arti. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale Vice Brigadiere appartenente al contingente di Carabinieri del 9A Battaglione Sardegna, incaricato della vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 19.00 del 21 luglio alle ore 8.00 del 22 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali, agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:
•  fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
•  fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagevoli;
•  fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti alloro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
In Genova Bolzaneto il 21-22 luglio 2001

PINTUS Giovanni

46) del reato di cui agli arti. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale Maresciallo Capo appartenente al contingente di Carabinieri del 9A Battaglione Sardegna, incaricato della vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 19.00 del 21 luglio alle ore 8.00 del 22 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali, agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:
•   fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
•  fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagevoli;
•  fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
In Genova Bolzaneto il 2 1-22 luglio 2001

ROMEO Pietro

47) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, quale Vice Brigadiere appartenente al contingente di Carabinieri del 9A Battaglione Sardegna, incaricato della vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 19.00 del 21 luglio alle ore 8.00 del 22 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali, agevolando consentendo o, comunque, non impedendo la condotta di altri, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della Polizia di Stato e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza:
•  fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato, senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
•  fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagevoli;
•  fossero tenute senza plausibile ragione nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma , dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
In Genova Bolzaneto il 21-22 luglio 2001

MURA Ignazio

48) del reato di cui agli arti. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, quale Vice Brigadiere appartenente al contingente di Carabinieri del 9A Battaglione Sardegna, incaricato della vigilanza delle camere di sicurezza, in servizio dalle ore 19.00 del 21 luglio alle ore 8.00 del 22 luglio, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali, agevolando o, comunque, non impedendo la condotta di altri sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della PS e quelle accompagnate a Bolzaneto per identificazione, sottoposte alla sua custodia: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:
fossero costrette, nelle CELLE di pertinenza della Polizia di Stato ,senza plausibile ragione a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione;
fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta posizione nonché per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare posizioni meno disagevoli; fossero tenute nel corso dell’accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell’ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoio della caserma, dislocato in modo da formare quasi due “ali” di pubblici ufficiali ai lati del corridoio;
In Genova il 21-22 luglio 2001

MANCINI Diana

49) stralciato
50) del reato di cui all’art. 608 cp perché - in qualità di agente della Polizia di Stato in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Genova-Bolzaneto — accompagnando Grippando Gabriella Cinzia, persona custodita all’interno del sito penitenziario, dalla cella al bagno e viceversa tenendole la testa abbassata, costringeva la medesima a camminare lungo un corridoio con la faccia abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani dietro il corpo e consentiva o comunque non impediva che altri agenti la colpissero con calci, le facessero sgambetto e la ingiuriassero, così sottoponendo a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata sottoposta alla sua custodia.
In Genova, tra il 21 ed il 22/7/2001

SALOMONE Massimo

51) del reato p. e p. dagli arti. 110, 40, 581, 61 nr.1), 5) e 9) cp perché, in qualità di Ispettore di Polizia di Stato in servizio nel sito provvisorio di detenzione istituito presso la Caserma di Genova Bolzaneto, accompagnando l’arrestato Arculeo Carlo alla cella, consentiva o, comunque, non impediva che non identificati agenti presenti nel corridoio della caserma percuotessero il citato Arculeo con calci e pugni
Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.
In Genova, il 20.7.2001
52) del reato p. e p. dagli arti. 110, 81 cpv., 56, 610 , 61 nr. 1), 5) e 9) cp perché, nella qualità indicata al capo che precede, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l’arrestata Vie Valerie a sottoscrivere contro la sua volontà atti relativi al suo arresto, con violenza, consentendo, o, comunque, non impedendo che la donna venisse colpita alla nuca con uno schiaffo da agente non identificato presente nell’ufficio trattazione atti della DIGOS e, in altra occasione, con minaccia consistita nel mostrare egli stesso alla Vie la foto dei di lei figli, prospettandole che se non avesse firmato non avrebbe potuto rivederli, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà (persistente rifiuto della persona offesa che resisteva alla coazione)
Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.
In Genova il 20.7.2001
53) reato p. e p. dagli artt. 110, 40 cpv., 81, 582, 610, 61 nr. 1), 5) e 9) ,cp perché, nella qualità di cui sopra, in concorso con altri agenti della Polizia di Stato tra i quali l’Ispettore Gaetano Antonello, all’interno dell’ufficio trattazione atti della Squadra Mobile, percuotendo ripetutamente con pugni e calci Laroquelle David gli cagionava lesioni personali consistite nella fratture alle coste sinistre e lo costringeva con tale atto violento a firmare contro la sua volontà gli atti relativi al suo arresto.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.
In Genova il 20.7.2001

GAETANO Antonello

54) del reato p. e p. dagli artt. 110, 40 cpv., 81, 582, 610,61 nr. 1), 5) e 9), cp perché, nella qualità di Ispettore Superiore della Polizia di Stato in servizio nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Bolzaneto, responsabile dell’Ufficio trattazione atti per la Squadra Mobile, con più atti in esecuzione dello stesso disegno criminoso, in concorso con altri agenti della Polizia di Stato tra i quali l’Isp. Salomone Massimo della Digos, all’interno dell’ufficio trattazione atti della Squadra Mobile, percuotendo ripetutamente con pugni e calci Laroquelle David gli cagionava lesioni personali consistite nella fratture alle coste sinistre e lo costringeva con tale atto violento a firmare contro la sua volontà gli atti relativi al suo arresto.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.
In Genova Bolzaneto il 20.7.2001
55) del reato p. e p. dagli artt. 110, 40 cpv., 610, 61 nr. 1), 5) e 9), cp perché , nella qualità di cui al capo che precede, all’interno dell’ufficio trattazione atti della Squadra Mobile, costringeva, consentiva o, comunque, non impediva che altri agenti non identificati costringessero Ender Taline a subire con violenza e contro la sua volontà il taglio di tre ciocche di capelli.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.
In Genova Bolzaneto il 20.7.2001
56) del reato p. e p. dagli artt. 110, 40 cpv., 81 cpv., 610, 61 nr. 1), 5) e 9) ,cp perché, nella qualità di cui al capo che precede, all’interno dell’ufficio trattazione atti della Squadra Mobile, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in concorso con altri agenti non identificati, costringeva consentiva o, comunque, non impediva che altri costringessero con violenza (percosse) e minaccia Oter Balado, Chicarro Sanchez Pedro, Percivati Ester, Nebot Cesar, Ender Taline a firmare gli atti relativi all’arresto contro la loro volontà.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.
In Genova Bolzaneto il 20.7.2001

PIGOZZI Massimo Luigi

57) del reato p. e p. dagli artt. 582, 583 comma 1 nr 1), 585 in relazione agli artt. 577 comma 1 nr 4) e 61 nr 4) cpp, 61 nr. 5) e 9) cp perché —in qualità di assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso l’U.P.G.S.P. della Questura di Genova, componente una pattuglia che aveva trasportato alcune delle persone fermate per identificazione dall’Ospedale San Martino di Genova al sito penitenziario provvisorio istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Bolzaneto - afferrando con le due mani le dita della mano sinistra di una delle persone fermate, Azzolina Giuseppe, e poi tirando violentemente le dita stesse in senso opposto in modo da divaricarle, cagionava al citato Azzolina Giuseppe lesioni personali (ferita lacero contusa della lunghezza di cinque centimetri tra il terzo e quarto raggio della mano sinistra in corrispondenza delle due articolazioni metacarpofalangee), dalle quali derivava una malattia guarita in 50 giorni.
Con le aggravanti di essere derivata dal fatto una malattia guarita in più di 40 giorni, di avere agito con crudeltà verso la persona offesa che si trovava in stato di minorata difesa, di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.
In Genova il 20.7.2001

(BERTONE Vittorio)

58) stralciato

AMADEI Barbara

59) del reato di cui agli artt. 110, 81, 40 cpv., 581, 608 cp perchè - in qualità di Agente della Polizia Penitenziaria, in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Genova-Bolzaneto —accompagnando Percivati Ester , persona custodita all’interno del sito penitenziario, dalla cella al bagno e viceversa tenendole la testa abbassata, costringeva la stessa a camminare lungo il corridoio con la faccia abbassata e le mani sulla testa e consentiva o comunque non impediva che altri agenti la colpissero con calci, la deridessero e la minacciassero, così sottoponendo a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate sottoposte alla sua custodia
In Genova il 20 -2 1 luglio 2001.
60) del reato di cui agli artt. 610, 61 nr. 1), 5) e 9) cp perché, nella qualità indicata al capo che precede, con violenza e minaccia costringeva Percivati Ester, persona custodita all’interno del sito penitenziario di Bolzaneto, che aveva appena accompagnato in bagno, a chinare la testa all’interno della turca.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione nonché nei confronti di persona in stato di minorata difesa e per motivi abietti e futili.
In Genova il 20-21 luglio 2001;
61) del reato di cui agli artt. 594, 61 nr. 1, 5) e 9) cp perché nella qualità e nelle circostanze di cui al capo che precede, offendeva l’onore e il decoro di Percivati Ester alla presenza di quest’ultima dicendole parole quali “puttana”, “troia”
Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione nonché nei confronti di persona in stato di minorata difesa e per motivi abietti e futili.
In Genova il 20-21 luglio 2001
62) del reato di cui agli artt. 110 c.p. 81 c.p.-608 c.p. perché nella qualità sopraindicata, incaricata della sorveglianza della cella ove erano custodite alcune arrestate tra cui Flagelli Amaranta Serena, Leone Katia Felicia, Grippaudo Gabriella Cinzia, De Florio Anna, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia Penitenziaria, sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le suddette arrestate costringendole a rimanere, senza plausibile ragione, numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate oppure dietro la schiena, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale.
In Genova il 21-22 .7.2001

(BIRIBAO Antonio)

63) STRALCIATO

CERASUOLO Daniela

64) del reato di cui all’art. 608 cp perché - in qualità di Agente della Polizia Penitenziaria, in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Genova-Bolzaneto — accompagnando Germanò Chiara, persona custodita all’interno del sito penitenziario, dalla cella al bagno e viceversa tenendole la testa abbassata, costringeva la stessa a camminare lungo il corridoio con la faccia abbassata e le mani sulla testa e consentiva, agevolava o comunque non impediva che altri agenti la colpissero con calci, la deridessero e la minacciassero, così sottoponendo a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate sottoposte alla sua custodia.
65) del reato di cui all’art. 608 cp perché - in qualità di Agente della Polizia Penitenziaria, in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Genova-Bolzaneto — accompagnando Partesotti Giorgia persona custodita all’interno del sito penitenziario, dalla cella al bagno e viceversa tenendole la testa abbassata, costringeva la stessa a camminare lungo il corridoio con la faccia abbassata e le mani sulla testa e consentiva, agevolava o comunque non impediva che altri agenti la colpissero con calci, la deridessero e la minacciassero, così sottoponendo a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate sottoposte alla sua custodia
In Genova, tra il 20 e il 21/7/2001

INCORONATO Alfredo

66) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 582 c.p - 61 nr 1), 5) e 9) cp perchè quale agente di Polizia Penitenziaria in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, nell’infermeria, agendo come esecutore in concorso con altri agenti non identificati nonché con il medico di servizio dr. Amenta Aldo, cagionava volontariamente lesioni personali (frattura alla costola) al detenuto Morente Garcia Luis colpendolo con un pugno al torace.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri di pubblico ufficiale, nonché su persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.
In Genova Bolzaneto il 20/7/01

PATRIZI Giuliano

67) stralciato
68) del reato p. e p. dagli artt. 110, 581, 61 nr 1), 5) e 9) C.P. perché nella qualità di Sovrintendente di Polizia Penitenziaria in servizio presso il sito penitenziario provvisorio di Genova Bolzaneto, in concorso con altri agenti della Polizia Penitenziaria, percuoteva l’arrestato Lupi Bruno colpendolo con un calcio alla schiena mentre costui transitava lungo il corridoio per essere ricondotto in cella dopo il fotosegnalamento.
Con l’aggravante di avere commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri di pubblico ufficiale e nei confronti di persona in stato di minorata difesa e per motivi abietti e futili
In Genova Bolzaneto il 20.7.2001

FORNASIERE Giuseppe

69) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 40, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico Ufficiale Ispettore della Polizia Penitenziaria Coordinatore del servizio matricole per il Vertice G8 e, quindi, corresponsabile del servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con l’Ispettore Capo Tolomeo Francesco Paolo Baldassarre (Responsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), con il Vice-Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con gli Assistenti della Polizia Penitenziaria Sabia Colucci Michele, Amoroso Giovanni e Mulas Marcello (materiali redattori e firmatari degli atti), nell’esercizio delle sue funzioni ed in particolare nella compilazione dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall’arrestato all’atto dell’ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alle presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso e comunque consentiva che venisse attestato il falso e non impediva che gli altri citati pubblici ufficiali della Polizia Penitenziaria a lui sottoposti attestassero il falso (così rafforzando quanto meno sotto il profilo psicologico la loro condotta criminosa), riportando (e comunque consentendo che fossero riportate) nei citati processi verbali per tutte le persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001 le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:
mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;
mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell’ingresso in carcere all’Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;
In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

TOLOMEO Francesco Paolo Baldassarre

70) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 40, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico Ufficiale Ispettore Capo della Polizia Penitenziaria responsabile del servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con l’Ispettore Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi anche corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), con il Vice-Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con gli Assistenti della Polizia Penitenziaria Sabia Colucci Michele, Amoroso Giovanni e Mulas Marcello (materiali redattori e firmatari degli atti), nell’esercizio delle sue funzioni ed in particolare nella compilazione dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall’arrestato all’atto dell’ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso e comunque consentiva che venisse attestato il falso e non impediva che gli altri citati pubblici ufficiali della Polizia Penitenziaria a lui sottoposti attestassero il falso (così rafforzando quanto meno sotto il profilo psicologico la loro condotta criminosa), riportando (e comunque consentendo che fossero riportate) nei citati processi verbali per tutte le persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001 le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:
mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;
mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell’ingresso in carcere all’Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza.
In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

NURCHIS Egidio

71) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 40, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico Ufficiale Vice Sovrintendente addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), e con l’Assistente della Polizia Penitenziaria Amoroso Giovanni (materiale redattore e firmatario degli atti), nell’esercizio delle sue funzioni ed in particolare nella compilazione dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall’arrestato all’atto dell’ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso e comunque consentiva che venisse attestato il falso e non impediva che gli altri citati pubblici ufficiali della Polizia Penitenziaria a lui sottoposti attestassero il falso (così rafforzando quanto meno sotto il profilo psicologico la loro condotta criminosa), riportando (e comunque consentendo che fossero riportate) nei citati processi verbali per le sottoelencate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001:
ZAPATERO GARCIA Guillermina
KIRSTEN Wagenschen
SIEVEWRIGHT Kara
KUTSCHAU Anna Julia
HEGLUND Cecilia
HAGER Morgan Katherine
GOL Suna
BROERMANN Grosse Miriam
BLAIR Jonathan Norman
BARRINGHAMS Georg
le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:
mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti; mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell’ingresso in carcere all’Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;
In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001
72) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 40, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico Ufficiale Vice Sovrintendente addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fonasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), e con gli Assistenti della Polizia Penitenziaria Amoroso Giovanni e Mulas Marcello (materiali redattori e firmatari degli atti ), nell’esercizio delle sue funzioni ed in particolare nella compilazione dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall’arrestato all’atto dell’ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso e comunque consentiva che venisse attestato il falso e non impediva che gli altri citati pubblici ufficiali della Polizia Penitenziaria a lui sottoposti attestassero il falso (così rafforzando quanto meno sotto il profilo psicologico la loro condotta criminosa ), riportando (e comunque consentendo che fossero riportate) nei citati processi verbali per le sottoelencate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001:
ALLUEVA FORTEA Rosana
BUCHANAN Samuel
DUMAN Mesut
ENGEL Jaroslaw Jack
le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:
mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;
mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell’ingresso in carcere all’Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;
In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001
73) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 40. 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico Ufficiale Vice Sovrintendente addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), e con l’Assistente della Polizia Penitenziaria Mulas Marcello (materiale redattore e firmatario degli atti ), nell’esercizio delle sue funzioni ed in particolare nella compilazione dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall’arrestato all’atto dell’ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso e comunque consentiva che venisse attestato il falso e non impediva che gli altri citati pubblici ufficiali della Polizia Penitenziaria a lui sottoposti attestassero il falso (così rafforzando quanto meno sotto il profilo psicologico la loro condotta criminosa), riportando (e comunque consentendo che fossero riportate) nei citati processi verbali per le sottoelencate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001:
DOHERTY Nicola Anne
le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:
mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;
mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell’ingresso in carcere all’Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;
In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001
74) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 40, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico Ufficiale Vice Sovrintendente addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), e con gli Assistenti della Polizia Penitenziaria Amoroso Giovanni e Sabia Colucci Michele (materiali redattori e firmatari degli atti), nell’esercizio delle sue funzioni ed in particolare nella compilazione dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall’arrestato all’atto dell’ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso e comunque consentiva che venisse attestato il falso e non impediva che gli altri citati pubblici ufficiali della Polizia Penitenziaria a lui sottoposti attestassero il falso (così rafforzando quanto meno sotto il profilo psicologico la loro condotta criminosa ), riportando (e comunque consentendo che fossero riportate ) nei citati processi verbali per le sottoelencate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001:
BODMER Fabien Nadia
ZEUNER Anna Katharina
WIEGERS Daphne
WEISSE Tanja
TREIBER Teresa
PATZKE Julia
OTTO WAY Katherine Daniela
OLSSON Hedda Katarina
JAEGER Laura
HEIGL Miriam
GALLO WAY Jan Farrel
BRAUER Stephan
BALZAK Grzegorz
BACHMANN Brutta Agnes
le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:
mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;
mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell’ingresso in carcere all’Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;
In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/200 1
75) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 40, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblico Ufficiale Vice Sovrintendente addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), e con l’Assistente della Polizia Penitenziaria Sabia Colucci Michele (materiale redattore e firmatario degli atti), nell’esercizio delle sue funzioni ed in particolare nella compilazione dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall’arrestato all’atto dell’ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso e comunque consentiva che venisse attestato il falso e non impediva che gli altri citati pubblici ufficiali della Polizia Penitenziaria a lui sottoposti attestassero il falso (così rafforzando quanto meno sotto il profilo psicologico la loro condotta criminosa), riportando (e comunque consentendo che fossero riportate) nei citati processi verbali per le sottoelencate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001:
ZEHATSCHEK Sebastian
SZABO Jonash
SVENSSON Jonash Tommy
SPARKCS Shermann David
SCHMIEDERER Simon
SCHLEITING Mirco
RESCHKE Kai
PATZKE Jan
MOTH Richard Robert
MORET Fernandez David
MC QUILLAN Daniel
MARTENSEN Niels
MADRAZO Francisco Javier Sanz
LANASPA Claver Antonio
KRESS Holger
HUBNER Tobias
HINRICHS Mejer Thorsten
HERMANN Jens
FELIX Marcuello Pablo
DIGENTI Simona
CEDERSTROM Ingrid Thea Melena
BAUMANN Barbara
BALBAS Ruiz Aitor
ALEINIKOVAS Thomas
le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:
mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;
mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell’ingresso in carcere all’Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;
In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

MULAS Marcello

76) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di Assistente di Polizia Penitenziaria addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con il Vice-Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) limitatamente per quest’ultimo alla redazione del processo verbale delle dichiarazioni della parte offesa Doherty Nicola Anne, nell’esercizio delle sue fùnzioni di materiale redattore e firmatario dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall’arrestato all’atto dell’ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso, riportando nelle citate dichiarazioni relative alle sotto indicate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001
DREYER Jannette Sibille
DOHERTY Nicola Anne
le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:
mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti; mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell’ingresso in carcere all’Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza.
In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001
77) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità indicata al capo che precede, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fonasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con il Vice-Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) per tutti i processi verbali di dichiarazioni ad eccezione di quella della persona offesa Gattermann Christian, nonché con l’Assistente Amoroso Giovanni cofirmatario dell’atto, nell’esercizio delle sue funzioni di materiale redattore e firmatario dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall’arrestato all’atto dell’ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso, riportando nelle citate dichiarazioni per le seguenti persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001
ALLUEVA FORTEA Rosana
BUCHANAN Samuel
DUMAN Mesute
ENGEL Jaroslaw Jack
GATTERMANN Christian
le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:
mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;
mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell’ingresso in carcere all’Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;
In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001
78) stralciato

AMOROSO Giovanni

79) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di Assistente della Polizia Penitenziaria addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto ) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con il Vice-Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) nell’esercizio delle sue funzioni di materiale redattore e firmatario dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall’arrestato all’atto dell’ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso, riportando nelle citate dichiarazioni relative alle sotto indicate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001
ZAPATERO GARCIA Guillermina
KIRSTEN Wagenschen
SIEVEWRIGHT Kara KUTSCHAU Anna Julia
HEGLUND Cecilia ITLAGER Morgan Katherine GOL Suna
BROERMANN Grosse Miriam
BLAIR Jonathan Norman
BARRINGHAMS Georg
le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:
mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;
mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell’ingresso in carcere all’Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza.
In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001
80) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità indicata al capo che precede, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con il Vice-Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) per quest’ultimo per tutti processi verbali delle dichiarazioni delle parti offese ad eccezione di quello della parte offesa Gattermann Christian nonché con l’Assistente Mulas Marcello cofirmatario dell’atto, nell’esercizio delle sue funzioni di materiale redattore e firmatario dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall’arrestato all’atto dell’ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso, riportando nelle citate dichiarazioni per le seguenti persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001
ALLUEVA FORTEA Rosana
BUCHANAN Samuel
DUMAN Mesut ENGEL Jaroslaw Jack
GATTERMANN Christian
le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:
mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;
mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell’ingresso in carcere all’Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;
In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001
81) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di cui al capo che precede, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), e con il Vice-Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con l’Assistente cofirmatario Sabia Colucci Michele nell’esercizio delle sue funzioni di materiale redattore dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall’arrestato all’atto dell’ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale) attestava il falso, riportando nelle citate dichiarazioni per le seguenti persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001
BODMER Fabien Nadia
ZEUNER Anna Katharina
WIEGERS Daphne
WEISSETanja
TREIBER Teresa
PATZKE Julia
OTTO WAY Katherine Daniela
OLSSON Hedda Katarina
JAEGER Laura
LIEIGL Miriam
GALLO WAY Jan Farrel
BRAUER Stephan
BALZAK Grzegorz
BACHMANN Britta Agnes
le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:
mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;
mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell’ingresso in carcere all’Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza.
In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

SABIA COLUCCI MICHELE

82) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di Assistente della Polizia Penitenziaria addetto al servizio matricola del sito penitenziario provvisorio della Caserma di Genova-Bolzaneto, in concorso con gli Ispettori Tolomeo Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), in concorso con il Vice Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) e con l’Assistente Amoroso Giovanni cofirmatario, nell’esercizio delle sue funzioni di materiale redattore e firmatario dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall’arrestato all’atto dell’ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso, riportando nelle citate dichiarazioni relative alle sotto indicate persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001
BODMER Fabien Nadia
ZEUNER Anna Katharina
WIEGERS Daphne
WEISSE Tanja
TREIBER Teresa
PATZKE Julia
OTTO WAY Katherine Daniela
OLSSON Hedda Katarina
JAEGER Laura
HEIGL Miriam
GALLO WAY Jan Farrel
BRAIJER Stephan
BALZAK Grzegorz
BACHMANN Britta Agnes
le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:
mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;
mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell’ingresso in carcere all’Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza.
In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001
83)  del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 479 cp perché — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità indicata al capo che precede, in concorso con gli Ispettori Tolomeo
Francesco Paolo (responsabile specificamente del servizio matricola del sito di Bolzaneto) e Fornasiere Giuseppe (coordinatore del servizio matricole e quindi corresponsabile del servizio matricola del sito di Bolzaneto), nonché con il Vice Sovrintendente Nurchis Egidio (addetto al servizio matricola del sito di Bolzaneto) per quest’ultimo per tutti i processi verbali delle dichiarazioni delle parti offese con eccezione dei processi verbali di Nathrath Achim, Nogueras Chavier Francho Corral, Luthi Nathan e Voon Unger Moritz, nell’esercizio delle sue funzioni di materiale redattore e firmatario dei processi verbali delle dichiarazioni rese dall’arrestato all’atto dell’ingresso nel sito provvisorio di Genova Bolzaneto ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 230/2000 (atti pubblici in quanto sottoscritti da pubblico ufficiale, alla cui presenza venivano redatti e nei quali venivano attestate circostanze e dichiarazioni avvenute alla presenza del pubblico ufficiale), attestava il falso, riportando nelle citate dichiarazioni per le seguenti persone straniere arrestate presso la scuola Diaz in Via Cesare Battisti nella notte tra il 21 ed il 22/7/2001
ZEHATSCHEK Sebastian
SZABO Jonash
SVENSSON Jonash Tommy
SPARKCS Shermann David
SCHMIEDERER Simon
SCHLEITHING Mirco
RESCHKE Kai
PATZKE Jan
MOTH Richard Robert
MORET Femandez David
MC QUILLAN Daniel
MARTENSEN Niels
MADRAZO Francisco Javier Sanz
LANASPA Claver Antonio
KRESS Holger
HUBNER Tobias
HINRICHS Mejer Thorsten
HERMANN Jens
FELIX Marcuello Pablo
DIGENTI Simona
CEDERSTROM Ingrid Thea Melena
BAUMANN Barbara
BALBAS Ruiz Aitor
ALEINIKOVAS Thomas
NATHRATH Achim
NOGUERAS Chavier Francho Corral
LUTHI Nathan
VOON UNGER Moritz
le seguenti attestazioni non rispondenti al vero:
mancata richiesta da parte delle suindicate persone di avvisare familiari e parenti;
mancata richiesta da parte delle suindicate persone che non venisse data comunicazione del loro stato di detenzione e dell’ingresso in carcere all’Ambasciata o al Consolato del Paese di appartenenza;
In Genova Caserma di Bolzaneto dal 22/7 al 23/7/2001

TOCCAFONDI GIACOMO VINCENZO

84) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv — 323 c.p.-61 n.1 e n. 5 c.p. perche’ con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, nella qualità di pubblico ufficiale con l’incarico di coordinatore (e quindi responsabile organizzativo) del servizio sanitario nel sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di P.S. di Genova Bolzaneto, per gli arrestati e/o fermati durante i giorni del Vertice G8, in violazione delle seguenti norme dileggi e regolamento:
art. 1 commi 1 — 2 — 5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
art.1 1 commi 1 — 5 — 6 legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
art. 1 comma 3 e art. 17 comma 9 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
art. 3 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)
art.27 comma 3 della costituzione della repubblica italiana arrecava un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla SALUTE ossia la mancanza di un’assistenza sanitaria adeguata delle persone offese vittime di lesioni e percosse e vessazioni; dalla LESIONE DEL DECORO DELLA PERSONA; dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistito nella maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite) alle persone offese ristrette presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa (tra cui BRUSCHI Valeria, MORRONE Maria Addolorata, DIGENTI Simona, CROCCHIANTI Massimiliano, DREYER Jeannette Sybille, BAUMANN Barbara, BROERMANN GROSSE Miriam, KUTSCHKAU Anna Jiulia, WIEGERS Daphne, HALDIMANN Fabian, BLAIR Jonathan Normann, WEISSE Tanja, TREIBER Teresa, JAEGER Laura, OTTOVAY Katherine Daniela, PATZKE Jiulia, PATZKE Jan), per motivi abietti e futili, con le seguenti condotte:
A. avere effettuato egli stesso ed avere, comunque, consentito che altri medici effettuassero i controlli c.d. di triage e le visite mediche di primo ingresso con modalità non conformi ad umanità e tali da non rispettare la dignità della persona visitata, così sottoponendo le persone ad un trattamento penitenziario anche sotto il profilo sanitario inumano e degradante (violazione artt. i comma i Legge 3 54/75- art. 27 comma 3 Costituzione della Repubblica Italiana: norme che impongono che il trattamento delle persone private della libertà personale deve essere conforme al principio di umanità e deve rispettare la dignità delle persone —violazione dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che stabilisce che nessuno può essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani e degradanti
B. avere in particolare costretto o, comunque, tollerato o consentito che le persone stessero nell’infermeria nude oltre il tempo necessario per l’espletamento della visita ed, inoltre, che le persone di sesso femminile rimanessero nude anche alla presenza di uomini, venissero osservate nelle parti intime (si veda ad esempio Menegon Elisabetta) e costrette a girare più volte su se stesse, così sottoponendole ad una forte e grave umiliazione fisica e morale (art. 1 comma 1 legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario e dell’art. 27 comma 3 Cost. sotto il profilo del mancato rispetto del principio di umanità e dignità della persona umana)
C. avere omesso e avere consentito che gli altri medici omettessero visite di primo ingresso precise dettagliate e complete, (secondo i canoni della semeiotica medica) tali da consentire effettivamente l’accertamento di eventuali malattie fisiche e psichiche delle persone condotte presso il sito nonché, l’individuazione di eventuali lesioni presenti sulle medesime (violazione dell’art. 11 comma 5 legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario);
D. avere omesso e avere consentito che gli altri medici omettessero di prestare l’attenzione, dovuta per la sua veste di sanitario, alle situazioni di sofferenza e disagio prospettategli dalle persone ristrette presso il sito e da lui sottoposte a visita medica (riferimento ad esempio alle parti offese: SUBRI ARIANNA alla quale non forniva alcuna assistenza medica pur avendo la stessa vomitato nella cella e limitandosi a gettarle uno scottex e ordinandole di pulire la cella; PERSICO MARCO; MARTENSEN JENS il quale si presentava in situazione di sofferenza e al quale diceva che non poteva ascoltarlo ne’ visitarlo perché doveva andare a mangiare, così sottoponendolo a comportamento inumano e grave umiliazione morale anche in relazione alla sua condizione di minorata difesa)
E.  avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone all’interno dell’infermeria (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all’interno dell’infermeria, anche durante le perquisizioni, a volte ridendo egli medesimo a fini di scherno durante il comportamento scorretto di altri ai danni delle parti offese)
F.  avere insultato direttamente le persone visitate con espressioni quali “abile arruolato”, “pronti per la gabbia”, “benzinaio”, “accoltellaton .. voi dei centri sociali “, ed altre analoghe, con tono di scherno e con un frasario di riferimento militare, al fine di offenderne e così offendendone la libertà morale anche in riferimento alla fede politica e alla sfera sessuale (ad esempio rivolgendo domande sulla vita sessuale con evidente fine di scherno e senza necessità dal punto di vista sanitario, come nel caso di Hermann Jens)
G. avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano in infermeria (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità
H. avere omesso di attuare tutti gli interventi necessari per evitare le conseguenze di disagio e di sofferenza, collegabili alla prolungata situazione di riduzione del movimento fisico per la gravosa ed inumana posizione generale in cui le persone ristrette in Bolzaneto venivano tenute nelle celle (in piedi, gambe divaricate, braccia alzate o comunque appoggiate al muro, volto rivolto verso il muro), posizione di cui era a conoscenza per essersi varie volte recato nelle celle per ragioni del suo servizio, e comunque per non aver segnalato tale situazione di disagio e di sofferenza (violazione dell’art. 17 comma 9 d.p.r. 230/2000 regolamento sull’ordinamento penitenziario);
In Genova —Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 23 Luglio 2001
85) del reato p. e p. dagli artt. 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità di pubblico ufficiale indicata al capo che precede, avendo prestato la propria assistenza sanitaria a LEONE KATIA in seguito a malore da lei subito per il getto nella cella ove era ristretta di gas urticante-asfissiante, e quindi avendo prestato assistenza in un caso che poteva comunque presentare i caratteri di un delitto procedibile di ufficio (artt. 582-585 c.p. lesioni aggravate dall’uso di un’arma nella specie costituita dal gas urticante-asfissiante considerato dalla legge arma ai sensi dell’artt. 585 c.p.- 1 legge 110/75 — 1 legge 895/67 e artt. 674 c.p in relazione al getto di un gas atto ad offendere e molestare), ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a sua volta a questa avesse l’obbligo di riferirne, così indirettamente aiutando gli ignoti autori dei reati procedibili d’ufficio ad eludere le investigazioni dell’Autorità.
In Genova Bolzaneto il 22/7/2001
86) del reato p. e p. dagli artt. 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità di pubblico ufficiale indicata al capo che precede, avendo prestato la propria assistenza sanitaria a BRAUER STEFAN in seguito a malore da lui subito per il getto nella cella ove era ristretto di gas urticante-asfissiante, e quindi avendo prestato assistenza in un caso che poteva comunque presentare i caratteri di un delitto procedibile di ufficio (artt.582-585 c.p. lesioni aggravate dall’uso di un’arma nella specie costituita dal gas urticante -asfissiante considerato dalla legge arma ai sensi dell’artt. 585 c.p.- 1 legge 110/75 —1 legge 895/67 e artt. 674 c.p in relazione al getto di un gas atto ad offendere e molestare), ometteva di riferirne alla Autorita’ Giudiziaria o ad altra Autorità che a sua volta a questa avesse l’obbligo di riferirne, così indirettamente aiutando gli ignoti autori dei reati procedibili d’ufficio ad eludere le investigazioni dell‘Autorità.
In Genova Bolzaneto tra le ore 22 del 22/7/2001 e le ore 3.40 del 23/7/01
87) del reato p e p dagli artt. 81 cpv-594-610 c.p.-61 n. 1), 5) e 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, durante lo svolgimento della visita medica a DREYER Yannette Sybille, costringeva con minaccia DREYER Yannette Sybille a girare su se stessa dieci volte e anche più (senza ragioni pertinenti alla visita medica) e così ne offendeva l’onore ed il decoro
Con l’aggravante di avere agito con abuso dei poteri e violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.
In Genova Bolzaneto tra il 22/7/01 e il 23/7/01
88) del reato p. e p. dagli artt. 581 —61 n. 1), 5) 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, stringeva violentemente la mano - già dolorante- a PERSICO MARCO, così percuotendolo
Con l’aggravante di avere agito con abuso dei poteri e con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e ai danni di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.
In Genova Bolzaneto il 20/7/01
89) del reato p e p. dagli artt. 610 c.p. —61 n. 1), 5) e 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, con violenza e minaccia, costringeva SCALIA ROSARIO a gridare “Viva il Duce” contro la sua volontà
Con l’aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.
In Genova Bolzaneto il 22/7/01
90) del reato p. e p. dagli artt. 594-61 nr 1), 5) e 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, offendeva l’onore ed il decoro di BRUSCHI VALERIA, rivolgendole l’espressione “ALLA DIAZ dovevano fucilarvi tutti” con riferimento quindi anche alla Bruschi medesima che alla Diaz era stata arrestata
Con l’aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.
In Genova il 23/7/01
91) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, in concorso con i colleghi AMENTA Aldo e SCIANDRA Sonia, entrambi in servizio presso l’area sanitaria del sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, avendo prestato assistenza ad AZZOLINA GIUSEPPE, ai cui danni era stato commesso il delitto procedibile di ufficio di cui agli artt. 582 — 585 c.p. (lesioni gravi) consistente in una lacerazione “da strappo” alla mano (delitto ai danni di Azzolina Giuseppe commesso da persone delle Forze dell’Ordine identificata in Pigozzi Massimo Luigi) alla presenza dei colleghi Amenta e Sciandra, assistendo il collega Dr. Amenta che materialmente eseguiva la sutura della ferita e quindi constatando direttamente le caratteristiche della ferita, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa aveva l’obbligo di riferirne, così indirettamente aiutando l’autore del reato procedibile d’ufficio ad eludere le investigazioni dell’Autorità.
In Genova Bolzaneto il 20/7/01
92) del reato p. e p. dagli artt. 110- 612 c.p.-40 — 61 nr 1), 5) e 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, in concorso con i colleghi AMENTA Aldo e SCIANDRA Sonia, minacciava a AZZOLINA Giuseppe un male ingiusto, rivolgendo al medesimo Azzolina, e comunque non impedendo che fosse rivolta ad Azzolina (e così rafforzando con il mancato dissenso il proposito criminoso dell’esecutore materiale)’ l’espressione “se non stai zitto, ti diamo le altre” (espressione evidentemente riferita a possibili future percosse) mentre il medesimo Azzolina gridava per il dolore in seguito alla mancata anestesia durante la sutura
Con l’aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.
In Genova Bolzaneto il 20/7/01
93) del reato p. e p. dagli artt. 110 — 594 c.p. — 61 n. 1, 5 e 9 c.p. perché, nella qualità indicata al capo che precede, in concorso con altre persone non identificate, offendeva l’onore ed il decoro di KUTKSCHKAU ANNA JULIA alla presenza di altre persone nell’infermeria, puntando il manganello contro la bocca ferita della Kutkschkau, deridendola per i segni di paura da lei manifestati non esprimendo comunque dissenso (e così tollerando e rafforzando l’altrui intento criminoso) quando le altre persone presenti nell’infermeria pronunciavano a mo’ di cantilena le parole “manganello, manganello”.
Con l’aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.
In Genova Bolzaneto il 22/7/01
94) del reato p. e p. dagli artt. 594-61 un. 1, 5 e 9 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede durante la visita medica di primo ingresso, offendeva l’onore ed il decoro di HERRMANN JENS durante la visita, mentre la parte offesa era nuda (quindi in condizione di conseguente disagio), rivolgendogli senza necessità in riferimento allo svolgimento della visita medica, domande sulla vita sentimentale e sessuale (chiedendogli in particolare con evidente fine di scherno se aveva la fidanzata e la frequenza dei suoi rapporti sessuali), così sottoponendo la parte offesa ad una profonda umiliazione morale
Con l’aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.
In Genova Bolzaneto il 23/7/01
95) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv.- 594 c.p.- 581 c.p.- 635 c.p.- 61 nn. 1, 5 e 9 c.p. perche’ nella qualità indicata al capo che precede, durante la visita medica all’ingresso, offendeva l’onore ed il decoro di MARTENSEN NIELS deridendolo e dicendogli con evidente fine di scherno che non poteva occuparsi di lui perché doveva andare a mangiare , strappandogli e così danneggiandogli la camicia, percuotendolo inoltre sulle ferite
Con le aggravanti di avere agito con abuso dei poteri e violazione dei doveri di pubblico ufficiale ed in danno di parte offesa in situazione -per condizioni di tempo di luogo e di persona- di minorata difesa e per motivi abietti e futili.
In Genova Bolzaneto il 22/7/01
96) reato p. e p. dagli artt. 610, 594 c.p.- 61 un. 1, 5 e 9 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, nel corso della visita medica di primo ingresso, offendeva l’onore ed il decoro di WEISSE TANJA, facendola spogliare e restare nuda nell’infermeria alla presenza anche di altre persone non sanitari per un tempo prolungato non necessario per la visita medica e facendola, con minaccia, girare a destra e a sinistra con evidente fine di scherno , e così umiliandola profondamente
Con l’aggravante di avere agito con violazione dei doveri e abuso dei poteri di pubblico ufficiale ed in danno di parte offesa in situazione di minorata difesa per circostanze di luogo, di tempo e di persona e per motivi abietti e futili.
In Genova Bolzaneto tra le ore 22.15 del 22/7/01 e le ore 12 del 23/7/01
97) del reato p. e p. dall’art.328 c.p. perché nella qualità di pubblico ufficiale indicata al capo che precede quale esecutore della visita medica alla parte offesa OTTOVAY KATHERINE DANIELA e firmatario del relativo diario clinico, ometteva ed indebitamente rifiutava di disporre il ricovero in ambito ospedaliero di OTTOVAY KATHERINE DANIELA atto dovuto per ragioni di sanità in relazione alla gravità delle lesioni subite dalla Ottovay la quale aveva riportato tra l’altro una frattura scomposta del 3 — 4 distale ulna sinistra con conseguenti condizioni di salute richiedenti accertamenti diagnostici di approfondimento, cure e trattamenti da praticarsi adeguatamente solo in ambiente ospedaliero e comunque non in una struttura penitenziaria provvisoria non adeguatamente attrezzata come il sito di Bolzaneto
In Genova Bolzaneto tra il 22/7/01 e il 23/7/01
98) del reato p. e p. dagli artt. 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità di pubblico ufficiale indicata al capo che precede, quale esecutore della visita medica alla parte offesa OTTOVAY KATHERINE DANIELA e firmatario dei relativo diario clinico, avendo prestato la propria assistenza sanitaria ad OTTOVAY KATHERINE in un caso che presentava i caratteri di un delitto procedibile di ufficio (reato p. e p. dagli artt. 582-583 c.p. lesioni consistenti nella frattura scomposta terzo distale ulna sinistra) ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa avesse a sua volta l’obbligo di riferirne, così indirettamente aiutando gli ignoti autori del reato procedibile d’ufficio ad eludere le investigazioni dell’Autorità.
In Genova tra il 22/7/01 ore 22.15 e il 23/7/01 ore 12
99) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 365, 378 c.p. perché, nella qualità di cui al capo che precede e in concorso con Sciandra Sonia (medico dell’area sanitaria del sito di Bolzaneto), quale esecutore materiale della visita medica di primo ingresso (mentre la collega Sciandra era la formale firmataria del diario clinico) a GRAF ANDREA che aveva subito un ematoma testicolare e quindi in un caso che per la natura della lesione poteva integrare un delitto procedibile di ufficio, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa aveva a sua volta l’obbligo di riferire, così indirettamente aiutando gli ignoti autori del reato procedibile d’ufficio ad eludere le investigazioni dell’Autorità.
In Genova il 20/7/01
100) del reato p. e p. dall’art.594 c.p.- 61 un. 1, 5 e 9 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, nel corso della visita medica, offendeva l’onore ed il decoro di SASSI DANIELE dicendogli “Dove vai concio così ; fai schifo”
Con l’aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.
In Genova Bolzaneto il 20/7/2001
101) stralciato
102) stralciato
103) del reato p. e p. dagli . artt.- 81 cpv. , 594, 61 nr. 1, 5 e 9) cp perché, nella qualità indicata al capo che precede, nel corso della visita medica offendeva l’onore e il decoro di Jaeger Laura urlando l’epiteto di “bastardi” rivolto a lei a agli altri suoi compagni di detenzione.
Con l’aggravante di avere agito con violazione dei doveri di pubblico ufficiale e in danno di persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.
In Genova Bolzaneto il 22-23 luglio.2001

AMENTA Aldo

104) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv — 323 c.p.- 61 n. 1, 5 c.p. perché con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso , nella qualità di pubblico ufficiale con l’incarico di medico del servizio sanitario del sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di P.S. di Genova Bolzaneto, per gli arrestati e/ o fermati durante i giorni del Vertice G8, in violazione delle seguenti norme dileggi e regolamento:
art. 1 commi 1 — 2 — 5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
art. 11 commi 1 — 5 — 6 legge 2617/75 n. 354 contenente norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
art. 1 comma 3 e art. 17 comma 9 d.p.r. 3 0/6/00 n. 230 regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
art. 3 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1 955 n. 848)
art.27 comma 3 della costituzione della repubblica italiana recava un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla SALUTE ossia la mancanza di un’assistenza sanitaria adeguata delle persone offese vittime di lesioni e percosse e vessazioni; dalla LESIONE DEL DECORO DELLA PERSONA; dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistito nella maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite) alle persone offese ristrette presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa (tra cui LEONE KATIA, LUNGARINI FABRIZIO, LORENTE GARCIA LUIS, CALLIERI VALERIO), per motivi abietti e futili, con le seguenti condotte:
A. avere effettuato i controlli c.d. di triage e le visite mediche di primo ingresso con modalità non conformi ad umanità e tali da non rispettare la dignità della persona visitata, così sottoponendo le persone ad un trattamento penitenziario anche sotto il profilo sanitario inumano e degradante (violazione artt. i comma i Legge 354/75- art. 27 comma 3 Costituzione della Repubblica Italiana: norme che impongono che il trattamento delle persone private della libertà personale deve essere conforme al principio di umanità e deve rispettare la dignità delle persone — violazione dell’ art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che stabilisce che nessuno può essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani e degradanti
B. avere in particolare costretto o comunque tollerato e consentito che le persone stessero nell’infermeria nude oltre il tempo necessario per l’espletamento della visita medica ed inoltre che le persone di sesso femminile rimanessero nude anche alla presenza di uomini, venissero osservate nelle parti intime ,così sottoponendole ad umiliazione fisica e morale (rif. Leone Katia) (violazione dell’art. 1 commi 1 e 5 Legge 354/75 e dell’art. 27 comma 3 Cost sotto il profilo del mancato rispetto del principio di umanità e della dignità della persona umana)
C. avere omesso nella sua veste di sanitario visite di primo ingresso precise dettagliate e complete, (secondo i canoni della semeiotica medica)tali da consentire effettivamente l’accertamento di eventuali malattie fisiche e psichiche delle persone condotte presso il sito, nonché l’individuazione di eventuali lesioni presenti sulle medesime (violazione dell’art. 11 comma 5 legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario)
D. avere omesso di prestare l’attenzione, dovuta per la sua veste di sanitario, alle situazioni di sofferenza e disagio prospettategli dalle persone ristrette presso il sito e da lui sottoposte a visita medica, quindi in situazione di minorata difesa
E. avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone all’interno dell’infermeria (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all’interno dell’infermeria, anche durante le perquisizioni, a volte ridendo egli medesimo a fini di scherno durante il comportamento scorretto di altri ai danni delle parti offese)
F. avere insultato direttamente le persone visitate con espressioni esprimenti forte disprezzo
con tono di scherno , al fine di offenderne e così offendendone la libertà morale (rif. LUNGARINI Fabrizio)
G. avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano in infermeria (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità
H. avere omesso di attuare tutti gli interventi necessari per evitare le conseguenze di disagio e di sofferenza collegabili alla prolungata situazione di riduzione del movimento fisico per la gravosa ed inumana posizione generale in cui le persone ristrette in Bolzaneto venivano tenute nelle celle (in piedi, gambe divaricate, braccia alzate o comunque appoggiate al muro, volto rivolto verso il muro), posizione di cui l’imputato era a conoscenza per ragioni del suo servizio, e comunque per non aver segnalato la situazione di disagio e di sofferenza delle persone ristrette conseguente alla posizione inumana in cui erano tenuti nelle celle (violazione dell’art. 17 comma 9 d.p.r. 230/2000 regolamento sull’ordinamento penitenziario);
In Genova —Caserma di Bolzaneto DAL 20 Luglio 2001 AL 22 Luglio 2001
105) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità di cui al capo che precede, in concorso con i colleghi TOCCAFONDI Giacomo e SCIANDRA Sonia, avendo prestato assistenza sanitaria ad AZZOLINA GIUSEPPE, ai cui danni era stato commesso il delitto procedibile di ufficio di cui agli artt. 582 — 585 c.p. (lesioni gravi) consistente in una lacerazione “da strappo” alla mano (delitto ai danni di Azzolina Giuseppe commesso da persona delle Forze dell’Ordine identificata in Pigozzi Massimo Luigi), effettuando materialmente la sutura della lacerazione alla presenza dei colleghi TOCCAFONDI e SCIANDRA, quindi constatando direttamente le caratteristiche della ferita subita da Azzolina, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa aveva a sua volta l’obbligo di riferirne, così indirettamente aiutando l’autore del reato procedibile d’ufficio ad eludere le investigazioni dell’Autorità.
In Genova il 20/7/01
106) del reato p. e p. dagli artt. 110 - 612 c.p.-40 —61 nr 1), 5) e 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede e nelle circostanze indicate al capo che precede, in concorso con i colleghi TOCCAFONDI Giacomo e SCIANDRA Sonia, minacciava ad AZZOLINA Giuseppe un male ingiusto, rivolgendo al medesimo Azzolina, e comunque non impedendo che fosse rivolta ad Azzolina (e così rafforzando con il mancato dissenso il proposito criminoso dell’esecutore materiale) l’espressione “se non stai zitto, ti diamo le altre” (espressione evidentemente riferita a possibili future percosse) mentre il medesimo Azzolina gridava per il dolore in seguito alla mancata anestesia durante la sutura.
Con le aggravanti di avere agito con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica finzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.
In Genova Bolzaneto il 20/7/01
107) del reato p. e p. dagli artt. 81, 361, 378 c.p. (in relazione all’art. 610 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, ometteva la denuncia alla Autorità Giudiziaria (o ad altra Autorità che a questa avesse l’obbligo di riferirne) del reato di cui all’art. 610 c.p. (reato procedibile di ufficio) commesso ai danni di CALLIERI VALERIO il quale durante la perquisizione e le flessioni in infermeria e, quindi, alla sua presenza, veniva costretto a toccarsi i piedi con le mani e veniva percosso da agenti non identificati della Polizia Penitenziaria con calci alle gambe, quando non riusciva a toccare i suoi piedi con le mani, così indirettamente aiutando gli ignoti autori del reato procedibile d’ufficio ad eludere le investigazioni dell’Autorità.
In Genova Bolzaneto il 22/7/01
108) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p.- 582, 61 n.1, 5 e 9 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, quale esecutore della visita medica di primo ingresso dell’arrestato LORENTE GARCIA LUIS, concorreva con l’Agente di Polizia Penitenziaria Incoronato Alfredo e con altri agenti esecutori materiali non identificati, a cagionare volontariamente lesioni personali (frattura alla costola) al citato Lorente Garcia; in particolare mentre Lorente Garcia veniva colpito in infermeria con un pugno al torace, l’Amenta assisteva passivamente senza intervenire e senza impedire l’evento, in tal modo rafforzando (quantomeno sotto il profilo psicologico) il proposito criminoso degli esecutori materiali
Con le aggravanti di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri di ufficio nonché su persona in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.
In Genova Bolzanetoil 20.7.2001
109) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, avendo prestato unitamente a Sciandra Sonia assistenza sanitaria a SCFIREITER KARL (che veniva dichiarato in codice rosso e conseguentemente ricoverato in Ospedale) risultato affetto da trauma addominale midriasi, midriasi pupillare e lipotimia quindi in un caso che poteva presentare i caratteri di un delitto procedibile di ufficio, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa dovesse a sua volta riferire, così indirettamente aiutando gli ignoti autori del reato procedibile d’ufficio ad eludere le investigazioni dell’Autorità.
In Genova il 21/7/01
110) del reato p. e p. dagli artI. 110 c.p.- 594 c.p.-61 n. 1, 5 e 9 c.p. perché, nella qualità indicata al capo che precede, quale esecutore della visita medica di LUNGARINI FABRIZIO, in concorso con gli esecutori materiali appartenenti alla Polizia Penitenziaria rimasti non identificati, assistendo passivamente senza intervenire e senza impedire l’evento, in tal modo rafforzando quantomeno sotto il profilo psicologico, il proposito criminoso degli esecutori materiali, offendeva l’onore ed il decoro di LUNGARINI FABRIZIO dicendogli che doveva stare con la faccia al muro e che non poteva guardare in faccia i medici perché era un “pezzo di merda”
Con le aggravanti di avere agito ai danni di persona in stato di minorata difesa e con abuso di potere e violazione di doveri inerenti alla qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.
In Genova Bolzaneto il 21/7/01
111) del reato p. e p. dall’art. 581 c.p.- 61 un. 1, 5 e 9 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, percuoteva LUNGARINI FABRIZIO dandogli uno schiaffo sulla testa dopo avere eseguito la visita medica di primo ingresso.
Con le aggravanti di avere agito ai danni di persona in stato di minorata difesa e con abuso di potere e violazione dei doveri inerenti alla qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.
In Genova Bolzaneto il 21/7/01

MAZZOLENI Adriana

112) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv — 323 c.p. - 61 n. 1 e 5 c.p. perché con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, nella qualità di pubblico ufficiale con l’incarico di medico del servizio sanitario del sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, per gli arrestati e/o fermati durante i giorni del Vertice G8 in violazione delle seguenti norme dileggi e regolamento
art. 1 commi 1 — 2 — 5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
art. 11 commi 1 — 5 — 6 legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
art. 1 comma 3 e art. 17 comma 9 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
art. 3 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)
art. 27 comma 3 della costituzione della repubblica italiana arrecava un danno ingiusto
(costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla SALUTE ossia la mancanza di un’assistenza sanitaria adeguata delle persone offese vittime di lesioni e percosse e vessazioni; dalla LESIONE DEL DECORO DELLA PERSONA; dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistito nella maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite)
alle persone offese ristrette presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa (tra cui FORNASIERA EVANDRO, DE MUNNO ALFONSO, CUCCADU ROBERTO, DUBREIL PIER ROMARIC, BUSSETTI BRANDO, URBINO GERARDO, VIVARELLI ROBERTO, CHIANESE FERNANDO, MENEGON ELISABETTA, OBIRNE PATRIK, VIE VALERIE), per motivi abietti e futili,
con le seguenti condotte:
A. avere effettuato i controlli c.d. di triage e le visite mediche di primo ingresso con modalità non conformi ad umanità e tali da non rispettare la dignità della persona visitata , così sottoponendo le persone ad un trattamento penitenziario anche sotto il profilo sanitario inumano e degradante (violazione artt. 1 comma 1 Legge 354/75- art. 27 comma 3 Costituzione della Repubblica Italiana: norme che impongono che il trattamento delle persone private della libertà personale deve essere conforme al principio di umanità e deve rispettare la dignità delle persone — violazione dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che stabilisce che nessuno può essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani e degradanti
B. avere in particolare costretto o comunque tollerato e consentito che le persone stessero nell’infermeria nude oltre il tempo necessario per l’espletamento della visita medica ed inoltre che le persone di sesso femminile rimanessero nude anche alla presenza di uomini, così sottoponendole ad umiliazione fisica e morale (violazione dell’art. 1 commi 1 e 5 Legge 354/75 e dell’ari. 27 comma 3 Cost. sotto il profilo del mancato rispetto del principio di umanità e della dignità della persona umana)
C. avere omesso nella sua veste di sanitario visite di primo ingresso precise dettagliate e complete, (secondo i canoni della semeiotica medica) tali da consentire effettivamente l’accertamento di eventuali malattie fisiche e psichiche delle persone condotte presso il sito, nonché l’individuazione di eventuali lesioni presenti sulle medesime (violazione dell’art. 11 comma 5 legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario)
D. avere omesso di prestare l’attenzione, dovuta per la sua veste di sanitario, alle situazioni di sofferenza e disagio prospettategli dalle persone ristrette presso il sito e da lei sottoposte a visita medica, quindi in situazione di minorata difesa.
E. avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone all’interno dell’infermeria (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all’interno dell’infermeria, anche durante le perquisizioni; si veda ad esempio Fornasier Evandro il quale era costretto da agenti non identificati della Polizia Penitenziaria a raccogliere la spazzatura per terra mentre era sottoposto alla visita medica ed alla presenza passiva e tollerante dell’indagata)
F. avere insultato direttamente le persone visitate con espressioni esprimenti forte disprezzo con tono di scherno, al fine di offenderne e così offendendone la libertà morale
G. avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano in infermeria (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità
H. avere omesso di attuare tutte gli interventi necessari per evitare le conseguenze di disagio e di sofferenza collegabili alla prolungata situazione di riduzione del movimento fisico per la gravosa ed inumana posizione generale in cui le persone ristrette in Bolzaneto venivano tenute nelle celle (in piedi, gambe divaricate, braccia alzate o comunque appoggiate al muro, volto rivolto verso il muro), posizione di cui l’imputata era a conoscenza per ragioni del suo servizio, e comunque per non aver segnalato la situazione di disagio e di sofferenza delle persone ristrette conseguente alla posizione inumana in cui erano tenuti nelle celle (violazione dell’art.17 comma 9 d.p.r. 230/2000 regolamento sull’ordinamento penitenziario);
In Genova, caserma di Bolzaneto, dal 20/7/2001 al 22/7/2001

SCIANDRA Sonia

113) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv — 323 c.p.- 61 n. 1 e 5 c.p. perché con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, nella qualità di pubblico ufficiale con l’incarico di medico del servizio sanitario del sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di P.S. di Genova Bolzaneto, per gli arrestati e/ o fermati durante i giorni del Vertice G8, in violazione delle seguenti norme di leggi e regolamento:
art. 1 commi 1 — 2 — 5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
art. 11 commi 1 — 5 — 6 legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
art. 1 comma 3 e art. 17 comma 9 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
art. 3 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)
art. 27 comma 3 della costituzione della repubblica italiana arrecava un danno ingiusto
(costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla SALUTE ossia la mancanza di un’assistenza sanitaria adeguata delle persone offese vittime di lesioni e percosse e vessazioni; dalla LESIONE DEL DECORO DELLA PERSONA; dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistito nella maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite)
alle persone offese ristrette presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa (tra cui TANGARI MANUELA, MORRONE MARIA ADDOLORATA, GRAF ANDREA, SCHREITER KARL), per motivi abietti e futili, con le seguenti condotte:
A. avere effettuato i controlli c.d. di triage e le visite mediche di primo ingresso con modalità non conformi ad umanità e tali da non rispettare la dignità della persona visitata, così sottoponendo le persone ad un trattamento penitenziario anche sotto il profilo sanitario inumano e degradante (violazione artt. 1 comma 1 Legge 354/75- art. 27 comma 3 Costituzione della Repubblica Italiana: norme che impongono che il trattamento delle persone private della libertà personale deve essere conforme al principio di umanità e deve rispettare la dignità delle persone — violazione dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che stabilisce che nessuno può essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani e degradanti
B.  avere in particolare costretto o comunque tollerato e consentito che le persone stessero nell’infermeria nude oltre il tempo necessario per l’espletamento della visita medica ed inoltre che le persone di sesso femminile rimanessero nude anche alla presenza di uomini, così sottoponendole ad umiliazione fisica e morale (violazione dell’ art. 1 commi 1 e 5 Legge 354/75 e dell’ari. 27 comma 3 Cost sotto il profilo del mancato rispetto del principio di umanità e della dignità della persona umana)
C. avere omesso nella sua veste di sanitario visite di primo ingresso precise dettagliate e complete, (secondo i canoni della semeiotica medica) tali da consentire effettivamente l’accertamento di eventuali malattie fisiche e psichiche delle persone condotte presso il sito, nonché l’individuazione di eventuali lesioni presenti sulle medesime (violazione dell’art. 11 comma 5 legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario)
D.      avere omesso di prestare l’attenzione, dovuta per la sua veste di sanitario, alle situazioni di sofferenza e disagio prospettategli dalle persone ristrette presso il sito e da lui sottoposte a visita medica, quindi in situazione di minorata difesa
E.      avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone all’interno dell’infermeria (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all’interno dell’infermeria, anche durante le perquisizioni, a volte ridendo egli medesimo a lui di scherno durante il comportamento scorretto di altri ai danni delle parti offese)
F.       avere insultato direttamente le persone visitate con espressioni esprimenti forte disprezzo con tono di scherno, al fine di offenderne e così offendendone la libertà morale
G.      avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano in infermeria (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità
H.      avere omesso di attuare tutte gli interventi necessari per evitare le conseguenze di disagio e dì sofferenza collegabili alla prolungata situazione di riduzione del movimento fisico per la gravosa ed inumana posizione generale in cui le persone ristrette in Bolzaneto venivano tenute nelle celle (in piedi, gambe divaricate, braccia alzate o comunque appoggiate al muro, volto rivolto verso il muro), posizione di cui l’imputata era a conoscenza per ragioni del suo servizio, e comunque per non aver segnalato la situazione di disagio e di sofferenza delle persone ristrette conseguente alla posizione inumana in cui erano tenuti nelle celle (violazione dell’art. 17 comma 9 d.p.r. 230/2000 regolamento sull’ordinamento penitenziario);
In Genova —Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001
114) del reato p. e p. dagli arti. 110, 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità di cui al capo che precede, in concorso con i colleghi TOCCAFONDI Giacomo e AMENTA Aldo, avendo prestato assistenza sanitaria ad AZZOLINA GIUSEPPE, ai cui danni era stato commesso il delitto procedibile di ufficio di cui agli artt. 582 — 585 c.p. (lesioni gravi) consistente in una lacerazione “da strappo” alla mano (delitto ai danni di Azzolina Giuseppe commesso da persona delle Forze dell’Ordine identificata in Pigozzi Massimo Luigi), assistendo alla sutura della lacerazione alla presenza dei colleghi TOCCAFONDI e AMENTA, quindi constatando direttamente le caratteristiche della ferita subita da Azzolina, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa aveva a sua volta l’obbligo di riferirne, così aiutando l’autore del reato procedibile d’ufficio ad eludere le investigazioni dell’Autorità.
In Genova il 20/7/01
115) del reato p. e p. dagli artt. 110 - 612 c.p. 40 —61 nr. 1), 5) e 9) c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede e nelle circostanze indicate al capo sub 2), in concorso con i colleghi TOCCAFONDI Giacomo e AMENTA Aldo, minacciava ad AZZOLINA Giuseppe un male ingiusto, rivolgendo al medesimo Azzolina, e comunque non impedendo che fosse rivolta ad Azzolina (e così rafforzando con il mancato dissenso il proposito criminoso dell’esecutore materiale), l’espressione “se non stai zitto, ti diamo le altre“ (espressione evidentemente riferita a possibili future percosse) mentre il medesimo Azzolina gridava per il dolore in seguito alla mancata anestesia durante la sutura.
Con le aggravanti di avere agito con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica finzione nonché ai danni di persone in condizione di minorata difesa e per motivi abietti e futili.
In Genova Bolzaneto il 20/7/01
116) del reato p. e p. dall’art. 479 c.p. perché quale medico esecutore della visita medica a TANGARI MANUELA e firmatario del relativo diario clinico, ometteva di indicare nel diario clinico, contrariamente alle disposizioni della circolare n. 35 16/5966 datata 16/3/00 Ministero della Giustizia Dipartimento di Polizia Penitenziaria, l’infiammazione inguinale a lei riferita dalla paziente e da lei stessa riscontrata durante la visita
In Genova Bolzaneto il 22/7/01
117) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 365, 378 c.p. perché, nella qualità di cui al capo che precede e in concorso con Toccafondi Giacomo, quale firmatario del diario clinico dell’arrestato GRAF ANDREA che aveva subito un ematoma testicolare e quindi in un caso che per la natura della lesione poteva integrare un delitto procedibile di ufficio, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa aveva a sua volta l’obbligo di riferirne, così aiutando l’ignoto autore del reato procedibile d’ufficio ad eludere le investigazioni dell’Autorità.
In Genova il 20/7/01
118) del reato p. e p,. dagli artt. 110, 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, avendo prestato unitamente ad Amenta Aldo assistenza sanitaria a SCHREITER KARL (che veniva dichiarato in codice rosso e conseguentemente ricoverato in Ospedale) risultato affetto da trauma addominale, midriasi pupillare e lipotimia quindi in un caso che poteva presentare i caratteri di un delitto procedibile di ufficio, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa dovesse a sua volta riferirne, così aiutando l’ignoto autore del reato procedibile d’ufficio ad eludere le investigazioni dell’Autorità.
In Genova, il 21/7/01

ZACCARDI Marilena

119) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv — 323 c.p.- 61 n. 1 e 5 c.p. perché con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso , nella qualità di pubblico ufficiale con l’incarico di medico del servizio sanitario del sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, per gli arrestati e/o fermati durante i giorni del Vertice G8 in violazione delle seguenti norme dileggi e regolamento
art. 1 commi 1 — 2 — 5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
art. 11 commi 1 — 5 — 6 legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
art. 1 comma 3 e art. 17 comma 9 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
art. 3 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)
art. 27 comma 3 della costituzione della repubblica italiana arrecava un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla SALUTE ossia la mancanza di un’assistenza sanitaria adeguata delle persone offese vittime di lesioni e percosse e vessazioni; dalla LESIONE DEL DECORO DELLA PERSONA; dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistito nella maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite) alle persone offese ristrette presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa (tra cui LEONE KATJA, DIGENTI SIMONA, BAUMANN BARBARA, DI PIETRO ADAROSA E LAURIOLA ALESSANDRO), per motivi abietti e futili, con le seguenti condotte:
A. avere effettuato i controlli c.d. di triage e le visite mediche di primo ingresso con modalità non conformi ad umanità e tali da non rispettare la dignità della persona visitata , così sottoponendo le persone ad un trattamento penitenziario anche sotto il profilo sanitario inumano e degradante (violazione artt. 1 comma 1 Legge 354/75- art. 27 comma 3 Costituzione della Repubblica Italiana: norme che impongono che il trattamento delle persone private della libertà personale deve essere conforme al principio di umanità e deve rispettare la dignità delle persone — violazione dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che stabilisce che nessuno può essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani e degradanti
B. avere in particolare costretto o comunque tollerato e consentito che le persone stessero nell’infermeria nude oltre il tempo necessario per l’espletamento della visita medica ed inoltre che le persone di sesso femminile rimanessero nude anche alla presenza di uomini (si veda in particolare Baumann Barbara, Digenti Simona, Di Pietro Adarosa, Leone Katia), così sottoponendole ad umiliazione fisica e morale (violazione dell’ art. 1 commi 1 e 5 Legge 354/75 e dell’art. 27 comma 3 Cost sotto il profilo del mancato rispetto del principio di umanità e della dignità della persona umana)
C. avere omesso nella sua veste di sanitario visite di primo ingresso precise dettagliate e complete, (secondo i canoni della semeiotica medica)tali da consentire effettivamente l’accertamento di eventuali malattie fisiche e psichiche delle persone condotte presso il sito, nonché l’individuazione di eventuali lesioni presenti sulle medesime (violazione dell’art. 11 comma 5 legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario)
D. avere omesso di prestare l’attenzione, dovuta per la sua veste di sanitario, alle situazioni di sofferenza e disagio prospettategli dalle persone ristrette presso il sito e da lei sottoposte a visita medica, quindi in situazione di minorata difesa (si veda Digenti Simona)
E. avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone all’interno dell’infermeria (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all’interno dell’infermeria, anche durante le perquisizioni; si veda ad esempio Lauriola Alessandro il quale era costretto da agenti non identificati della Polizia Penitenziaria a raccogliere la spazzatura per terra e a sopportare un anfibio schiacciato sul collo alla presenza passiva e tollerante dell’indagata)
F.  avere insultato direttamente le persone visitate con espressioni esprimenti forte disprezzo
con tono di scherno, al fine di offenderne e così offendendone la libertà morale (rif. DIGENTI Simona)
G. avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano in infermeria (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità
H. avere omesso di attuare tutte gli interventi necessari per evitare le conseguenze di disagio e di sofferenza collegabili alla prolungata situazione di riduzione del movimento fisico per la gravosa ed inumana posizione generale in cui le persone ristrette in Bolzaneto venivano tenute nelle celle (in piedi, gambe divaricate, braccia alzate o comunque appoggiate al muro, volto rivolto verso il muro), posizione di cui l’imputata era a conoscenza per ragioni del suo servizio, e comunque per non aver segnalato la situazione di disagio e di sofferenza delle persone ristrette conseguente alla posizione inumana in cui erano tenuti nelle celle (violazione dell’art. 17 comma 9 d.p.r. 230/2000 regolamento sull’ordinamento penitenziario);
In Genova —Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001
120) del reato p. e p. dall’art. 594, 61 n. 1, 5 e 9 c.p. perché, nella qualità indicata ai capo che precede, eseguendo la visita medica di DIGENTI Simona, offendeva l’onore e il decoro di quest’ultima dicendo che “Erano sfacciati e che puzzavano come dei cani”
Con le aggravanti di avere agito ai danni di persona in stato di minorata difesa e con abuso di potere e violazione di doveri inerenti alla qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.
In Genova Bolzaneto il 21/7/01

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RESPONSABILI CIVILI:

  1. MINISTERO degli INTERNI presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Viale Brigate Partigiane 2
  2. MINISTERO della GIUSTIZIA presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, Viale Brigate Partigiane 2
  3. MINISTERO della DIFESA presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, Viale Brigate Partigiane 2
    Rappresentati e difesi dagli avv.ti G. Novaresi ed M. Pugliaro